Consiglio di Stato n. 81/2025. La delibera tariffaria TARI deve indicare le ragioni che avrebbero indotto l’amministrazione ad optare per il metodo normalizzato piuttosto che per quello puntuale
Rientra nella facoltà dell’ente comunale dare applicazione al metodo normalizzato di cui al comma 651 della legge n. 147 del 2013 oppure al metodo puntuale di cui al successivo comma 652 della stessa legge (applicazione della tariffa sulla base di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili). Tuttavia, la scelta di un metodo rispetto all’altro, soprattutto in presenza di indici di sproporzione, deve essere il frutto di adeguata ponderazione che induca la P.A. a scegliere uno dei due modelli non solo per ragioni di “opportunità organizzativa”, ma anche per le ricadute in termini pratici ed economici nei confronti degli utenti.
Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, il contribuente gestore di parcheggio lamentava che con la delibera di approvazione dalle tariffe, il Comune ha: a) individuato ed applicato un coefficiente di produzione rifiuti per le autorimesse equivalente al valore medio del D.P.R. n. 158/1999 pari circa kg 4,00 mq/anno; b) inserito le autorimesse nella categoria n. 3, insieme ai magazzini senza vendita diretta; c) fissato una tariffa totale per tale categoria pari a € 3,66/mq. In base a numerose perizie effettuate da tecnici della parte appellante in relazione a diversi parcheggi italiani, invece, risulterebbe che tale produzione annua di rifiuti sarebbe pari a 0,4 chili per metro quadrato. L’organo giudicante ha coinvolto l’ISPRA per la presentazione di una dettagliata relazione tecnica illustrativa. Successivamente ISPRA concludeva che una risposta al quesito non sarebbe stata possibile attesa la estrema difficoltà di operare raffronti con altre città ove il metodo puntuale è stato adottato. Occorrerebbe procedere, in altre parole, ad una puntuale analisi dello “specifico contesto territoriale” non potendo essere sufficiente un raffronto con città di analoghe dimensioni.
Il collegio giudicante accoglie la doglianza del contribuente ritenendo non adeguatamente motivata la delibera comunale di approvazione delle tariffe.
Due sono i metodi indicati dal legislatore per il calcolo della tariffa: quello “normalizzato” basato sulla stima dei rifiuti tendenzialmente producibili dalle singole categorie di uffici e servizi; l’altro “puntuale” basato sulla quantità effettiva di rifiuti producibili (e non prodotti). I due modelli sono posti dal legislatore “in alternativa” tra di loro;
Se da un lato è ammissibile e compatibile con il diritto UE anche il metodo “normalizzato” (basato su stime e presunzioni), dall’altro lato in presenza di indici di manifesta sproporzione ed iniquità (circa le tariffe calcolate con metodo normalizzato) occorre ripiegare su metodi diversamente basati sulle quantità di rifiuti effettivamente producibili (metodo puntuale).
Nel caso di specie la delibera impugnata non reca alcuna motivazione circa le ragioni che avrebbero indotto l’amministrazione ad optare per il metodo normalizzato piuttosto che per quello puntuale
Pertanto le amministrazioni debbono avere ben presente di avere due opzioni metodologiche (da scegliere “in alternativa”) e che la scelta dell’una rispetto all’altra, proprio per garantire la tenuta positiva e dunque l’effettività della norma (in particolare quella di cui al comma 652), deve essere il frutto di adeguata ponderazione che induca la PA a scegliere uno dei due modelli non solo per ragioni di “opportunità organizzativa” (cui il privato deve restare indifferente) ma anche per le ricadute in termini pratici ed economici nei confronti degli utenti: in altre parole deve darsi adeguata dimostrazione che il metodo puntuale, per i suoi criteri di elaborazione e per i suoi effetti finali, non si discosti più di tanto rispetto al metodo normalizzato e non comporti, rispetto a quest’ultimo, benefici di gran lunga superiori rispetto a quelli ricavabili dal metodo puntuale.
Con ciò si vuole dire in conclusione che: a) una volta che il legislatore ha previsto due metodi tra di loro alternativi, la PA deve tenerli in considerazione entrambi senza poter sostanzialmente accordare preferenza ad uno solo di essi negando, parallelamente, l’esistenza dell’altro; b) il potere di scelta tra i due metodi (normalizzato e puntuale) resta saldo in capo alla PA purché quest’ultima giustifichi adeguatamente le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro; c) un simile obbligo di motivazione, nella scelta tra i due metodi, assume contorni ancora più stringenti nel momento in cui emergono – proprio come nel caso di specie mediante le suddette relazioni tecniche di parte appellante – elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della suddetta tariffa rifiuti per via del metodo normalizzato (in questa direzione le puntuali relazioni di parte, che in ogni caso costituiscono almeno un principio di prova, non risultano tra l’altro essere state adeguatamente e puntualmente contestate dalla difesa comunale).

