Consiglio di Stato 91/2024. TARI. L’individuazione di una sotto tipologia tra quelle previste dal DPR 158/99 deve essere adeguatamente motivata
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del ricorrente in ordine sia alla possibilità di impugnare una delibera confermativa delle tariffe TARI, sia sulla carenza di motivazione in caso di istituzione di una nuova sotto topologia tra quelle ammesse dall’elenco contenuto negli allegati al DPR 158/99 (recante il metodo normalizzato).
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del ricorrente in ordine sia alla possibilità di impugnare una delibera confermativa delle tariffe TARI, sia sulla carenza di motivazione in caso di istituzione di una nuova sotto topologia tra quelle ammesse dall’elenco contenuto negli allegati al DPR 158/99 (recante il metodo normalizzato).
La delibera del Comune non è stata ritenuta meramente confermativa, in ragione delle valutazioni che ha comunque accompagnato la decisione di conferma, ma anche nel caso in cui non prevedesse rilevanti modifiche di sostanza o presentasse un contenuto pressoché identico. Tanto consente ai singoli contribuenti, proprio in forza del principio dell’autonomia dei periodi di imposta, di contestare, in relazione all’anno di imposta di cui trattasi, i criteri di determinazione della base imponibile e del tributo.
La questione controversa concerne la previsione, all’interno della classe n. 14 per le attività industriali con capannoni di produzione, già contemplata dal legislatore nel citato D.P.R. n. 158 del 1999, di una sottoclasse 14A, appositamente dedicata alle attività industriali soggette ad autorizzazione ambientale. In particolare, nel caso dell’azienda soggetta ad AIA, il Comune ha ritenuto di considerare imponibili solo le aree espressamente e stabilmente destinate ad un uso effettivo diverso da quello produttivo, ossia ad uffici, casa del custode e mensa. Ciò avrebbe condotto ad applicare, per questi immobili, una tariffa specifica che tenesse conto esclusivamente dell’effettivo potenziale di produzione rifiuti di tali superfici.
I provvedimenti che istituiscono e disciplinano la tariffa per la gestione dei rifiuti, pur avendo natura di atti generali, nella parte in cui costituiscono applicazione concreta anche delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, hanno un contenuto composito, in parte regolamentare ed in parte provvedimentale (con particolare riferimento a quella parte in cui stabiliscono il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalità di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalità di riscossione della tariffa, i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa), che non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all'obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento i quali, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare l'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5792).
Pertanto, la ragione sottesa alla previsione di una sottocategoria ad hoc per le attività produttive soggette ad AIA non solo non appare adeguatamente motivata, ma si pone in contrasto con i richiamati canoni di proporzionalità e adeguatezza, non emergendo quali siano le ragioni che dovrebbero giustificare una diversa (e più gravosa) imposizione tributaria in materia di rifiuti solidi urbani per le attività industriali che si connotano unicamente per il possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, trattandosi della medesima tipologia di rifiuti urbani prodotti anche dalle altre attività produttive (seppur sprovviste di autorizzazione integrata ambientale).
Da quanto sopra discende che, seppur in generale non appaia preclusa ai comuni la possibilità di differenziare ulteriormente le categorie in cui sono ripartite le utenze non domestiche dal Dpr 158/1999, l’articolazione in sottocategorie deve essere necessariamente motivata, considerato che, in base alle disposizioni di legge, l’articolazione della tariffa deve tenere conto della potenzialità di produzione dei rifiuti, sia in termini quantitativi, come espressa dai coefficienti contenuti nel Dpr 158/1999 (o dagli appositi coefficienti di produzione quali quantitativa dei rifiuti elaborati dagli enti ai sensi del comma 652 dell’articolo 1 della legge 147/2013) che qualitativi. Tale motivazione, deve far emergere le ragioni che giustificano una diversa imposizione tributaria in materia di rifiuti per le utenze rientranti nella sottocategoria, rispetto alle altre comprese nella categoria nella quale la stessa è inclusa. Altrimenti si ricade in una arbitraria differenziazione, che si traduce in maggiore (o minore) aggravio non giustificato.

