Consiglio di Stato 4473/2024. TARI ad hoc per l’agriturismo
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 4473/2024 conferma l’applicazione della TARI nei confronti dell’agriturismo ma con tariffa diversa da quella alberghiera. Il caso è riferito alla tassa dovuta per l’anno 2015, in regime precedente al 116/2020.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 4473/2024 conferma l’applicazione della TARI nei confronti dell’agriturismo ma con tariffa diversa da quella alberghiera. Il caso è riferito alla tassa dovuta per l’anno 2015, in regime precedente al 116/2020.
Nella pur necessaria imposizione della tassa riferita alla produzione di rifiuti urbani nei confronti dell’Agriturismo, è tuttavia richiesta la differenziazione, tipologica e quantitativa, rispetto alle attività commerciali - che sono di altro ordine e natura, non potendo addivenirsi all’inclusione, cioè alla sostanziale assimilazione, dell’agriturismo, che è un’attività economica a sé.
Ragioni di proporzionalità ed adeguatezza richiedevano che la discrezionalità amministrativa tariffaria fosse espressa nelle delibere impugnate mediante un’autonoma considerazione delle attività agrituristiche presenti nel territorio comunale, previa adeguata istruttoria e coerente motivazione, in modo da pervenire, anche alla luce dell’art. 3 della Costituzione, ad una tassazione proporzionata alla connotazione specifica dell’attività e all’effettiva capacità di produzione dei rifiuti.
Anche in giurisprudenza l’attività agrituristica, quando conforme ai tratti caratteristici delineati dal legislatore, viene assimilata all’attività agricola (Cass. III, 13 aprile 2007, n. 8851, secondo cui “L'inquadramento dell'attività agrituristica (già disciplinata con la legge n. 730 del 1985, poi con il d.lgs. n. 228 del 2001 ed interamente regolamentata di nuovo con la più recente legge n. 96 del 2006) in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale (ovvero - secondo la dizione dell'attuale legge 20 febbraio 2006, n. 96 - "prevalente"). Ne consegue che all'attività di agriturismo, in quanto attività agricola, deve essere applicata la tariffa agricola corrispondente e non già quella per l'utenza alberghiera e, a tal fine, il giudice investito della relativa controversia può disapplicare le delibere della competente autorità che stabiliscano diversamente”), anche a fini tributari (cfr. Cass., V, 14 febbraio 2014, n. 3455, anche per una ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia), tenendo la stessa distinta dalle attività alberghiere o equiparabili.

