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Consiglio di Stato-2928/2025. Locazioni turistiche non imprenditoriali. I comuni non possono limitarle

Pubblichiamo una interessante sentenza del Consiglio di Stato relativa al regime giuridico delle locazioni turistiche, nel contesto della legge 145/2023 (BDSR).

Pubblichiamo una interessante sentenza del Consiglio di Stato relativa al regime giuridico delle locazioni turistiche, nel contesto della legge 145/2023  (BDSR).

Le locazioni turistiche non imprenditoriali sono soggette a mera comunicazione di inizio attività e non a SCIA, con conseguente impossibilità per i Comuni di esercitare poteri inibitori.

La locazione di immobili a finalità turistica, quando esercitata in forma non imprenditoriale, costituisce un atto dispositivo dell'immobile riconducibile al diritto del proprietario e alla libertà contrattuale. Pertanto, non ricade nell'ambito dell'art. 19 della legge 241/1990 e non è soggetta a poteri prescrittivi ed inibitori della pubblica amministrazione, salvo previsioni specifiche collegate a particolari categorie di immobili.

Il Collegio evidenzia come le comunicazioni di inizio attività previste per le locazioni turistiche ha finalità di monitoraggio, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 84/2019. Si tratta di un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione, che non incide sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale, che restano disciplinate dal diritto privato.

La sentenza precisa inoltre che gli immobili destinati a locazioni turistiche devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa per i locali di civile abitazione, ma l'eventuale carenza di tali requisiti non legittima l'inibizione da parte dell'Amministrazione della stipula del contratto, potendo solo ripercuotersi sulla validità o sull'adempimento del contratto di locazione eventualmente stipulato.

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