Consiglio di Stato 271/2024. Nel PEF TARI è necessario indicare gli scostamenti pregressi (PEF DPR 158/99)
Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR di illegittimità del PEF TARI elaborato ai sensi del DPR 158/99 rilevando sotto molteplici profili la difformità degli atti predisposti dal Comune appellante rispetto al modello legale così come emergente dalla disciplina di riferimento.
Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR di illegittimità del PEF TARI elaborato ai sensi del DPR 158/99 rilevando sotto molteplici profili la difformità degli atti predisposti dal Comune appellante rispetto al modello legale così come emergente dalla disciplina di riferimento.
L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 nel dettare il contenuto tipico del PEF afferma la necessità di evidenziare il confronto fra la gestione passata e quella oggetto di previsione e prescrive che gli eventuali scostamenti debbano essere giustificati.
L’analisi comparativa dei costi relativi all’esercizio concluso e quelli stimati per l’esercizio successivo costituisce una fase necessaria del processo di pianificazione, funzionale alla valutazione della convenienza e dell’adeguatezza di eventuali modifiche nella gestione e modalità di esecuzione del servizio. Né l’Amministrazione può esimersi dall’indicazione comparativa dei costi laddove, con riferimento ad uno degli esercizi posti a confronto, questi siano pari a zero. Nella fattispecie, il PEF 2017 e l’allegata relazione non riportano né giustificano il costo del servizio preventivato per un importo maggiore rispetto all’anno precedente, ma si limitano ad affermare che esso è aumentato.
Dunque, inficia sicuramente in termini di validità dell’atto la mancata esposizione nel PEF, relativo all’anno 2017, dei corrispondenti costi dell’esercizio 2016, non potendosi giustificare l’omissione per il solo fatto che i dati non fossero disponibili in quanto si tratterebbe di oneri in passato non contabilizzati.

