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TARI accertamento e riscossione 4 min di lettura

Consiglio di Stato 224/2024. TARI/tia inesigibilità da dimostrare secondo il disciplinare di affidamento.

a pronuncia conferma la decisione del TAR in ordine agli obblighi in capo al gestore della tariffa rifiuti gestita nel periodo 2010/11/12 al fine di ottenere il riconoscimento delle inesigibilità (perdite).

La pronuncia conferma la decisione del TAR in ordine agli obblighi in capo al gestore della tariffa rifiuti gestita nel periodo 2010/11/12 al fine di ottenere il riconoscimento delle inesigibilità (perdite).

Con il primo motivo di appello viene censurata la decisione del Comune di ___ di non riconoscere al gestore dei rifiuti una quota di pretesi insoluti in quanto “non ancora dichiarati inesigibili e non supportati da documentazione necessarie per tale individuazione, corredato della relazione illustrativa”: ad avviso dell’amministrazione, dunque, il gestore non avrebbe dimostrato che i crediti correlati agli insoluti fossero divenuti inesigibili. Quest’ultimo invocava le linee guida MEF sulla TARES nella parte in cui richiama l’art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato […] Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili”.

Il Consiglio di Stato conclude ritenendo che trattasi di norma avente carattere speciale che non solo è insuscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle considerate, ma – in primis e soprattutto – da essa non può essere tratto un principio di carattere generale 

Anche la seconda censura, collegata alla prima, è di particolare interesse. Il ricorrente ritiene che, a prescindere dall’applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all’art. 101 sopra citata – i crediti insoluti avrebbero dovuto comunque essere dichiarati inesigibili in ragione di altre circostanze. L’appellante avrebbe dimostrato l’esistenza di posizioni con debito inferiore a 30 euro (importo minimo), di posizioni parcellizzate in posizioni con debito inferiore a euro 1.100, rispetto alle quali il costo di un recupero stragiudiziale era superiore al credito o comunque contrario al principio di proporzionalità ed economicità; per le posizioni di importo compreso tra 555 e 963 euro l’allegata relazione avrebbe inoltre documentato che si riferivano a soggetti falliti, irreperibili ed oggettivamente privi di risorse economiche per fare fronte al pagamento anche di somme esigue.

La scelta dell’appellante avrebbe quindi scongiurato un aggravio dei costi alla tariffa da far pagare ai contribuenti, sui quali sarebbero stati riversati gli oneri necessari ad affrontare una riscossione di fatto inutile.

L’organo giudicante rileva che la convenzione in essere tra le parti prevede l’obbligo in capo al gestore di provvedere anche alla riscossione coattiva nei confronti dell’utenza morosa, sì che in caso di mancata attivazione di queste procedure lo stesso gestore – oltre a violare uno specifico obbligo convenzionale – non avrebbe adempiuto all’onere minimo richiesto per essergli riconosciuto il ripiano tariffario degli insoluti “Il gestore si impegna nell’attività di recupero della tariffa dovuta, maggiorata di interessi e oneri aggiuntivi, mediante solleciti ed eventuale successivo affidamento del credito insoluto a istituti specializzati e autorizzati per il recupero della morosità. Gli importi insoluti relativi all’anno precedente, al netto degli eventuali recuperi effettuati, dopo opportune verifiche da parte del Comune, andranno a decurtare le retrocessioni di cui all’art. 11 dell’anno di riferimento”.

Il giudice amministrativo ritiene di condividere la conclusione cui è giunto il TAR:

In ragione di quanto sopra, deve concludersi che spettasse alla concessionaria dimostrare – caso per caso e sulla base di fattivi riscontri – l’impossibilità di procedere al recupero della tariffa dovuta dai singoli obbligati, impossibilità che logicamente presupponeva l’onere – in capo alla medesima concessionaria – di aver almeno tentato il detto recupero, ossia – secondo le ordinarie regole di diritto civile – di aver iniziato l’esecuzione forzata del credito rimasto insoluto, dotandosi in primis di un titolo da portare ad esecuzione

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