Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia. La sospensione dell’attività è ammessa solo in caso di omessi pagamenti accertati
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia scrive in maniera chiara le regole che i comuni devono rispettare nell’applicazione della norma che permette di sospendere l’esercizio di attività economiche in presenza di omessi pagamenti dei tributi locali.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia scrive in maniera chiara le regole che i comuni devono rispettare nell’applicazione della norma che permette di sospendere l’esercizio di attività economiche in presenza di omessi pagamenti dei tributi locali. Una lettura costituzionalmente orientata non permette di ritenere sufficiente la mera irregolarità, né è possibile intervenire in ogni momento. Di seguito le indicazioni dell’organo giudicante.
L’art. 15 ter del dl 34/2019, a differenza dell’analoga regola (che era) contenuta nell’art. 80, commi 4 e 5, del d.lgs n. 50/2016, ha una formulazione assai generica: infatti, nell’indicare i presupposti per la sua operatività, si limita, testualmente, al richiamo di una semplice irregolarità del pagamento dei tributi locali lasciando, almeno apparentemente, agli enti locali ampia discrezionalità nel definire, con l’adozione di un proprio regolamento, detta “irregolarità tributaria”, sia in merito all’entità del tributo, sia alla gravità dell’inadempimento, sia soprattutto in ordine al relativo accertamento. Tale disposizione, se interpretata secondo una mera lettura letterale, proprio per il suo contenuto aperto potrebbe essere causa di discriminazione tra i contribuenti che risulterebbero differenziati fra loro per via dei diversi regolamenti adottati dai comuni di appartenenza che prevedano di associare l’effetto penalizzante di cui all’art. 15-ter a condizioni di inadempimento dei tributi più o meno gravi e sicure (e, tendenzialmente, sempre meno gravi e più insicure, se si lascia al creditore mano libera nella determinazione dei presupposti per l’attivazione della coazione indiretta sul debitore); ritiene il Collegio che profili d’incompatibilità costituzionale della prefata normativa primaria possano invece essere agevolmente superati accedendo a un’interpretazione secundum costitutionem del cit. art. 15-ter. A tal fine è doveroso che del cit. art. 15-ter sia data, in primo luogo, un’interpretazione adeguatamente restrittiva e costituzionalmente orientata, che consenta quantomeno di circoscriverne i perniciosi effetti applicativi che si sono testé evidenziati.
Sicché l’art. 15-ter d.l. n. 34/19 non può che essere interpretato nel senso che esso consente agli enti locali di subordinare i titoli abilitativi alla verifica di regolarità dei tributi locali unicamente con riguardo a quelli definitivamente accertati: ossia riconducendo la relativa formulazione – laddove introduce come elemento costitutivo della propria fattispecie la “regolarità del pagamento dei tributi locali” – al concetto, così come già presente nel comma 4 del previgente e succitato art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento”, nella specie, “dei tributi locali”. Nonché con la duplice avvertenza che, necessariamente:
- 1) “Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione” (così com’è stabilito dal secondo periodo di detto comma 4);
- 2) “Costituiscono gravi violazioni … quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva” (così il terzo periodo dello stesso comma 4) e cioè – per riferire tale formulazione al diverso ambito del nostro succitato art. 15-ter – le violazioni di entità non inferiore a quella che, se si fosse verificata “in materia contributiva e previdenziale”, sarebbe risultata ostativa al rilascio del c.d. D.U.R.C.
Solo nel rispetto di tali essenziali condizioni i regolamenti comunali – cui si riferisce il cit. art. 15-ter – “possono disporre” legittimamente quanto previsto della prefata disposizione di legge (che viene così ricondotta nell’alveo di una sua corretta compatibilità costituzionale). Intendendo diversamente il precetto legislativo, sarebbe incostituzionale la legge, che invece deve soggiacere a una interpretazione costituzionalmente orientata.
Un altro aspetto segnalato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa riguarda la locuzione del citato art. 15-ter “che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali” non può essere intesa estensivamente – come ha invece fatto il Comune appellato con l’art. 5 del Regolamento qui impugnato – nel senso che tale verifica possa operarsi in ogni momento; sia perché, altrimenti, il riferimento (anche al rilascio, ma soprattutto) “al rinnovo” sarebbe del tutto pleonastico; sia, soprattutto, perché tale gravosa misura sanzionatoria deve essere intesa, secondo il principio di legalità, nei più restrittivi limiti esegetici conformi con la norma primaria, la quale, nel fare riferimento ai tre diversi momenti in cui avviene “il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio” dell’autorizzazione commerciale, va correttamente riferita (unicamente) al momento in cui la licenza di commercio è rilasciata con provvedimento espresso; ovvero è rinnovata all’atto della sua scadenza (per decorrenza del precedente termine); ovvero infine – solo laddove si tratti di “segnalazioni certificate di inizio attività”, poiché immediatamente efficaci già nelle more dei dovuti accertamenti dell’ufficio – nel momento in cui, in esito a tali accertamenti, dev’essere consentita ovvero invece inibita (ex art. 19 l. n. 241/1990) la “permanenza in esercizio” dell’attività stessa.


