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Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif

Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO.

https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/355-25


Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO

La deliberazione definisce le modalità operativa per l’erogazione del bonus sociale rifiuti, in attuazione dell’art. 57 bis, comma 2, del dl 124/2019 e successivo DPCM 21 gennaio 2025, n. 24.

L’Allegato A della nuova delibera approva il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

  • Il TUBR si compone di 18 articoli e disciplina
  • le modalità di comunicazione dei dati: dall’INPS all’Autorità, per il tramite del SII; tra l’Autorità, gli enti erogatori e i GTRU territorialmente competenti, per il tramite di SGAte, e tra questi ultimi e CSEA, anche per il tramite di SGAte, nonché le modalità di comunicazione dei dati dagli enti erogatori a INPS, per il tramite di SGAte, in caso di utenti minorenni;
  • le modalità di individuazione degli enti erogatori e dei GTRU territorialmente competenti;
  • le condizioni di ammissione, le modalità di riconoscimento, di quantificazione ed erogazione del bonus sociale agli aventi diritto;
  • gli obblighi informativi degli enti erogatori e degli altri soggetti coinvolti nel meccanismo di quantificazione ed erogazione dell’agevolazione;
  • gli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi da parte dell’Autorità.

Gli enti erogatori sono tenuti a iscriversi a SGAte entro il 31 gennaio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest’ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

Entro il termine di cui al precedente comma, gli enti erogatori designano, tramite SGAte e in coerenza con quanto comunicato all’ATRIF, il GTRU territorialmente competente quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti.

I GTRU territorialmente competenti di cui al precedente comma 5.2 sono tenuti a iscriversi a SGAte entro il 28 febbraio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest’ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

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