Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti
ARERA ha pubblicato nuovi chiarimenti (29 aprile 2026) sull’erogazione del bonus rifiuti, per risolvere dubbi e sovrapposizioni con le agevolazioni comunali, aggiornando quanto già indicato nei chiarimenti del 30 marzo 2026.
Nuovi chiarimenti ARERA del 29 APRILE 2026 volti a risolvere anche l’equivoco che si è generato sulla sovrapposizione con le agevolazioni comunali. La nuova pubblicazione interviene sui precedenti chiarimenti pubblicati il 30 marzo 2026.
Di seguito i passaggi significativi.
Il comunicato del 29 aprile non riscrive l’impianto del bonus ma introduce delle precisazioni.
Il primo elemento nuovo è l’introduzione esplicita del principio secondo cui l’agevolazione non può mai superare la spesa annua effettivamente sostenuta dall’utente.
Un secondo cambiamento rilevante riguarda il tema di indirizzo e residenza. Nel comunicato di marzo si dava per acquisito che l’indirizzo avesse un certo peso; nel testo di aprile, invece, ARERA chiarisce che indirizzo e residenza non sono requisiti di ammissibilità e che il gestore non deve verificarli come regola generale. La verifica sull’indirizzo scatta solo se il nucleo è intestatario di più utenze; e, se nessuna utenza coincide con l’indirizzo DSU, il bonus va comunque erogato, purché l’utenza sia domestica e intestata a un codice fiscale del nucleo.
Sempre nel comunicato del 29 aprile viene chiarito che se la DSU riguarda un solo soggetto che non è intestatario della TARI, il bonus non deve essere erogato perché manca il requisito di base.
Un’altra differenza molto significativa è l’introduzione di una sezione autonoma sulle DSU con omissioni, difformità o anomalie. ARERA chiarisce che la DSU con omissioni o difformità resta formalmente valida ai fini della prestazione sociale, ma attribuisce al gestore/ente erogatore un potere valutativo: può chiedere documentazione, può respingere la pratica e può restituire esito negativo a SGAte se la situazione non è sufficientemente chiarita.
Accanto alla regola generale del 30 giugno, che resta ferma per il flusso DSU ordinario, viene prevista – con la delibera 123/2026 – una deroga specifica e circoscritta per il cosiddetto flusso DSU aggiuntivo: per quelle DSU, l’erogazione può avvenire entro il 30 settembre, con rendicontazione spostata al 31 gennaio 2027.
Infine, anche il tema della morosità viene trattato in conformità alla recente deliberazione 123/2026.
Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore. Il gestore potrà procedere alla compensazione solo dopo aver inviato un sollecito di pagamento in cui si precisa che l’agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.
Fatto salvo quanto sopra il bonus sociale rifiuti può essere trattenuto dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, anche a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili (es. è stato notificato avviso di accertamento) derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti, precedenti a ciascun anno a+1.

