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CGT vicenza s.100 del 10.04.2025. Ordinanza di rinvio alla Corte di Cassazione sulla giurisdizione del CUP

Con l’ordinanza in commento, la CGT ritiene sussistere tutti i presupposti richiesti dall'art. 363-bis c.p.c., in ordine alla giurisdizione competente in materia di canone pubblicitario.

Con l’ordinanza in commento, la CGT ritiene sussistere tutti i presupposti richiesti dall'art. 363-bis c.p.c., in ordine alla giurisdizione competente in materia di canone pubblicitario.

Il quesito sottoposto alla Corte di Cassazione:

"se la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, di cui all'art. 1, commi 816 - 847,L. n. 160 del 2019, spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario, ovvero ancora all'uno o all'altro in base al contenuto concreto della pretesa"

Il tema è controverso in dottrina e ha formato oggetto di pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito ordinaria, amministrativa e tributaria, sicché la Corte ritiene sussistere i presupposti richiesti dall'art. 363-bis c.p.c., trattandosi di questione rilevabile d'ufficio e sulla quale è, quindi, necessario pronunziarsi ai fini della definizione del giudizio:

  • non ancora risolta dalla Corte di Cassazione;
  • che presenta gravi difficoltà interpretative, come attestato dalla diversificazione delle soluzioni adottate;
  • che è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Le motivazioni edotte dalla Corte:

La definizione di "canone patrimoniale", unitamente alla constatazione della natura eterogenea degli istituti accorpati (la giurisprudenza di nomofilachia riconosceva, ad esempio, la giurisdizione tributaria per la Tosap, e quella ordinaria per la Cosap; cfr., ex multis, Cass. 25451/2019), ha condotto a differenti orientamenti in punto di giurisdizione.

Secondo un primo indirizzo (ex multis, CGT II Friuli V.G. 38/2024; CGT Pordenone 65/2022; CGT Reggio Emilia 178/2022; CGT II Liguria 799/2024,TAR Brescia 576/2023), la giurisdizione sul nuovo CUP spetterebbe al giudice tributario, in quanto, al di là del nomen iuris attribuito dal legislatore, al canone in questione andrebbe riconosciuta natura sostanziale di tributo. 

Un altro orientamento (ex multis, TAR Lazio 3248/2022, Trib. Macerata 902/2023, Trib. Modena 41/2025) ritiene invece che la giurisdizione debba radicarsi in capo al giudice ordinario, "in quanto trattasi di atti contenenti la quantificazione di mere pretese patrimoniali della Pubblica Amministrazione, privi di qualsiasi valenza provvedimentale" (Trib. Macerata 902/2023). La tesi si fonda non soltanto sul dato testuale, ma anche sulla considerazione che esso costituirebbe un riflesso della volontà del legislatore di creare un’entrata di natura patrimoniale, avente natura corrispettiva.

Un orientamento intermedio ritiene invece che si debba indagare caso per caso, dovendosi perciò distinguere, con riguardo al contenuto concreto della pretesa, fra il canone richiesto per la pubblicità e quello per la concessione di spazi ed aree. In questo senso, CGT II Liguria 799/2024 afferma che "L'intenzione legislativa non pare quella di istituire ex novo un tributo (o prestazione patrimoniale) quanto, piuttosto, di mutare denominazione fermi i precedenti presupposti, di fatto ripresi nel nuovo tessuto normativo", per cui il CUP "in tema pubblicità si pone in netta continuità con la normativa che precedentemente disciplinava l'imposta in questione e la cui natura senza alcun dubbio era ed è tributaria. Tale assunto porta con sé l'affermazione della piena giurisdizione del giudice tributario dei ricorsi avverso i provvedimenti impositivi degli enti locali interessati, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario spettano le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree. Infatti, la formula utilizzata dal legislatore (canone "patrimoniale"), non ha alcun rilievo, al riguardo, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o non in presenza di un tributo"; indagine, prosegue l'arresto in esame, da effettuare sulla scorta dei criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 141/2009.

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