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TARI accertamento e riscossione 1 min di lettura

CGT tributaria ii grado Umbria n. 68/2024. La tariffa TARI per gli agriturismi deve essere diversa da quella prevista per gli alberghi

La CGT di II grado dell’Umbria disapplica la delibera comunale TARI per aver applicato agli agriturismi la stessa tariffa degli alberghi. Il ricorrente eccepiva che il Comune aveva applicato la TARI effettuando una illegittima assimilazione dell'attività agrituristica alla categoria degli "alberghi con ristorante" in quanto il regolamento comunale TARI non prevedeva la specifica classificazione "agriturismi"

La CGT di II grado dell’Umbria disapplica la delibera comunale TARI per aver applicato agli agriturismi la stessa tariffa degli alberghi.

Il ricorrente eccepiva che il Comune aveva applicato la TARI effettuando una illegittima assimilazione dell'attività agrituristica alla categoria degli "alberghi con ristorante" in quanto il regolamento comunale TARI non prevedeva la specifica classificazione "agriturismi". Impugnava la delibera consiliare di approvazione delle tariffe e il Regolamento Comunale adottato in materia di TARI chiedendone la disapplicazione e l'annullamento dell'avviso di pagamento.

Le conclusioni del giudice sono state riassunte nella seguente massima:

I comuni, ai fini della tassazione sui rifiuti solidi urbani, devono prevedere nelle delibere di approvazione delle tariffe e/o del Regolamento una classificazione e una tariffa autonoma per le attività di agriturismo rispetto alle attività alberghiere. Sulla questione, oggetto di frequente contenzioso tra i Comuni e i titolari di agriturismi, è intervenuta il Consiglio di Stato con varie sentenze e per una fattispecie coincidente con quella in contestazione (cfr. Consiglio di Stato 1162/2019 del 17.01.209) ha statuito che è illegittima l’incongrua assimilazione operata dalla delibera comunale Tari fra attività alberghiera e agriturismo decretandone l’annullamento. Detta assimilazione implica, infatti, una presunzione di equivalenza di condizioni soggettiva ma l’ordinamento le differenzia. La legge n. 96 del 20.02.2006 quando definisce le attività agrituristiche fa riferimento a finalità specifiche quali l’utilizzo di risorse dell’azienda connesse con attività agricole, la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; anche sotto l’aspetto tributario l’attività agrituristica ha una condizione speciale agevolativa che si riflette in modo determinante anche nella commisurazione della capacità contributiva. Nel caso di specie la delibera comunale e il presupposto Regolamento Tari, per i motivi suesposti, devono essere disapplicati ai sensi dell’art. 7, comma 5 del d.Lgs. n. 546/1992 con conseguente illegittimità dell’atto impugnato.

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