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CGT rimini 151/2025 – imposta di soggiorno – l’ autotutela non sostituisce i rimedi giurisdizionali

Il Comune di Rimini notificava l’avviso di accertamento esecutivo per chiedere il parziale versamento della tassa di soggiorno per l’anno 2023 per la struttura accertativa.

Il Comune di Rimini notificava l’avviso di accertamento esecutivo per chiedere il parziale versamento della tassa di soggiorno per l’anno 2023 per la struttura accertativa. Il ricorrente  notificava l’istanza di autotutela, evidenziando che l’ente impositore era incorso in un evidente errore materiale di calcolo delle presenze, contestate nella misura di 15.518 giorni.
Tale calcolo era altresì inverosimile in considerazione delle caratteristiche della struttura e della capienza degli appartamenti. 

Il Comune notificava la richiesta di regolarizzazione dell’istanza di autotutela, perché carente della quantificazione annua delle presenze non imponibili, nonché dei subtotali distinti per tipologia di esenzione. In seguito all’invio dei dati richiesti, il Comune adottava il provvedimento di autotutela in rettifica dell’avviso di accertamento esecutivo 

La Corte ritiene il ricorso inammissibile, sia per violazione dell'art.21 del D.Lgs n. 546/92 per decorso dei termini con riferimento all'avviso di accertamento, sia con riferimento al provvedimento di autotutela trattandosi di atto non impugnabile. La società mediante lo strumento dell’istanza di autotutela ha inteso, in realtà, impugnare l’avviso di accertamento già definitivo per decorso dei termini di legge. Il Comune sulla base delle informazioni ottenute dal contribuente ha fornito dunque una risposta nel rispetto dei tempi e modi del procedimento di autotutela. Il nuovo articolo 10-quater dello Statuto del contribuente disciplina i casi di autotutela obbligatoria, circoscritta a taluni casi tassativi di evidente e manifesta illegittimità dell'atto, fra i quali sono compresi, ad esempio, errori di persona, di calcolo o materiali. In tali casi, l’ente impositore è obbligato a esercitare l'autotutela, anche se manca l'istanza di parte, qualora penda il giudizio o, anche, in caso di atti definitivi. L'ente, comunque, non deve esercitare l’autotutela, nel caso in cui sussista una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria o decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. 

La normativa pertanto pone limiti ben precisi alla possibilità di impugnare i provvedimenti di autotutela originati da un’istanza di parte di riesame rispetto ad atti aventi ad oggetto una pretesa tributaria. In particolare, con la recente ordinanza n. 2437/2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato che il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. 

L'autotutela anche a fronte delle recenti modifiche legislative non rappresenta dunque uno strumento di protezione sostitutivo dei rimedi giurisdizionali di cui dispone il contribuente per contestare la legittimità della pretesa tributaria (con ampie argomentazioni in tal senso si richiama Cass. Sez. Un. n.30051/2024).  

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