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CGT Piemonte 601/2024. AI fini IMU, la ruralità è basata solo sull’accatastamento

Nel caso di immobile “rurale” accatastato nella categoria D/10, la mancanza dei requisiti di strumentalità all’attività agricola da parte del richiedente l’esenzione ai fini IMU, non inficia la spettanza dell’agevolazione. Ai fini della fruizione dell’esenzione ciò che rileva è il dato oggettivo dell’accatastamento alla relativa categoria.

Nel caso di immobile “rurale” accatastato nella categoria D/10, la mancanza dei requisiti di strumentalità all’attività agricola da parte del richiedente l’esenzione ai fini IMU, non inficia la spettanza dell’agevolazione. Ai fini della fruizione dell’esenzione ciò che rileva è il dato oggettivo dell’accatastamento alla relativa categoria. La sentenza della Corte di Cassazione n. 5769/2018 ha precisato che “ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola”.

La sentenza conferma una conclusione consolidata ma non sempre chiara agli operatori comunali: la presenza della classificazione catastale D10 è contestabile solamente con gli strumenti che permettono di mettere in discussione la testa, come il comma 336 dell’art. 1 della legge 311/20024.

Il principio della consolidata giurisprudenza della S.C. ha affermato a partire dalla sentenza del 2009 delle Sezioni Unite,  "in tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta." (Sez. U, n. 18565 del 21/08/2009, Rv. 609281 - 01).

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