CGT perugia 120/2024. Non è necessario il verbale di sopralluogo per accertare i mezzi pubblicitari
La CGT Perugia conferma la validità degli atti di accertamento per il recupero del canone di esposizione pubblicitaria contestati dal ricorrente dinanzi al giudice tributario (aspetto sul quale non viene svolta considerazione in merito alla natura giuridica).
La CGT Perugia conferma la validità degli atti di accertamento per il recupero del canone di esposizione pubblicitaria contestati dal ricorrente dinanzi al giudice tributario (aspetto sul quale non viene svolta considerazione in merito alla natura giuridica).
Tra i motivi, il ricorrente deduceva la illegittimità degli avvisi per carenza di prova, in violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d. lgs. 546/1992 poiché controparte non ha provato gli elementi impositivi limitandosi ad indicare, in maniera del tutto generica, i beni oggetto di accertamento, le tariffe al metro quadrato applicabili, le date delle rilevazioni e le dimensioni delle superfici accertate, senza allegare alcun documento a supporto, impendendo, così alla Società di verificare la correttezza degli avvisi.
La CGT afferma che quanto alla carenza di un verbale di sopralluogo, quel che rileva è l’esistenza di un accertamento sulla esistenza e descrizione degli impianti il cui messaggio pubblicitario è contestato; che vi sia stato o meno un sopralluogo poco conta; quel che rileva è l’esistenza di un accertamento compendiato in un atto portato a conoscenza di controparte.


