CGT lucca n. 357/2024- sanzionabile dal comune la mancata risposta alla dichiarazione stragiudiziale di terzo
La mancata risposta alla richiesta di dichiarazione stragiudiziale prevista dall’articolo 75-bis, del Dpr 602/1973 va sanzionata dal Comune in caso di riscossione coattiva diretta.
La mancata risposta alla richiesta di dichiarazione stragiudiziale prevista dall’articolo 75-bis, del Dpr 602/1973 va sanzionata dal Comune in caso di riscossione coattiva diretta.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lucca, con la sentenza n. 357/2024, ha confermato il provvedimento sanzionatorio emesse a carico dell’istituto bancario che ometteva di dare riscontro alle richieste dell’ente, impedendo l’eventuale azione di pignoramento.
La sentenza è innovativa per i risvolti che può avere, chiarendo che la competenza non sarebbe dell’Agenzia entrate ma, appunto, del soggetto che ha il potere impositivo. Il tema è di attualità dato che non sempre si assiste alla collaborazione del terzo per la procedura esecutiva.
La disciplina della riscossione coattiva privilegiata, all’articolo 75-bis del Dpr 602/1973, prevede la possibilità di richiedere, anche contestualmente all’attivazione delle procedure esecutive, la resa della dichiarazione stragiudiziale del terzo. In caso di mancata risposta alla dichiarazione, prevede l’irrogazione di una sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il giudice di primo grado fornisce alcuni spunti interessanti che portano a concludere per la competenza in capo al soggetto titolato all’azione di riscossione:
- in caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione, il rinvio alle disposizioni del Dpr 602/1973 è generale, per cui anche l’articolo 75-bis, deve essere applicato dall’ente locale;
- il provvedimento che irroga le sanzioni di cui all’articolo 75-bis, deve dimostrare l’iter logico con il quale il Comune è pervenuto all’applicazione della sanzione e, quindi, individuare l’atto con il quale è stata richiesta la resa della dichiarazione stragiudiziale e la notifica dello stesso.

