CGT Liguria 799/2024. Il canone pubblicitario ha natura tributaria
Nuova presa di posizione della CGT di II grado della Liguria che arriva ad affermare come il canone per l’esposizione pubblicitaria istituito con la Legge 160/2019 abbia natura tributaria e non patrimoniale.
Nuova presa di posizione della CGT di II grado della Liguria che arriva ad affermare come il canone per l’esposizione pubblicitaria istituito con la Legge 160/2019 abbia natura tributaria e non patrimoniale.
L'entrata si autodefinisce come «canone patrimoniale», avente dunque in linea di principio natura non tributaria, ma su tale qualificazione sia la dottrina che la giurisprudenza di merito hanno espresso visioni contrastanti (non risulta - ad oggi- giurisprudenza di legittimità).
L'intenzione legislativa non pare quella di istituire ex novo un tributo (o prestazione patrimoniale) quanto, piuttosto, di mutare denominazione fermi i precedenti presupposti, di fatto ripresi nel nuovo tessuto normativo. Ciò emerge, a parere di questo Collegio, dalla lettura dei commi 819 e 817. Il primo dei due disciplina i presupposti del canone e li mantiene rigidamente separati, prevedendo alternativamente l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, premurandosi di escludere la duplicazione di imposta; pare evidente, quindi, l'intenzione del legislatore di mantenere la distinzione tra i due distinti presupposti,
Sul punto, dissentendo dal giudice di prima istanza, il Collegio concorda con quanto asserito dall'appellante, per cui l'attuale canone, seppure novellato, in tema pubblicità si pone in netta continuità con la normativa che precedentemente disciplinava l'imposta in questione e la cui natura senza alcun dubbio era ed è tributaria. Tale assunto porta con sé l'affermazione della piena giurisdizione del giudice tributario dei ricorsi avverso i provvedimenti impositivi degli enti locali interessati, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario spettano le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree. Infatti, la formula utilizzata dal legislatore (canone "patrimoniale"), non ha alcun rilievo, al riguardo, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o non in presenza di un tributo. Ed una volta affermata la continuità tra la precedente e l'attuale normativa che disciplina la materia, il canone in questione costituisce, seppure con un diverso nome giuridico, un prelievo della stessa natura dell'imposta come disciplinata in precedenza, presentando tutte le caratteristiche del tributo e ciò a prescindere dalla denominazione usata dal legislatore.
Conclude la Corte che, per individuare le controversie sottoponibili alla cognizione del giudice tributario è necessario individuare la presenza di requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di qualificare come tributarie determinate entrate, quali: la doverosità della prestazione; la mancanza del rapporto sinallagmatico tra le parti; il collegamento della prestazione ad un presupposto economicamente rilevante ed il concorso della prestazione al finanziamento della spesa pubblica. Sul punto si richiama la sentenza n. 141/2009 della Corte costituzionale.


