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CGT lecce ordinanza di rinvio del 19/11/2024. Rimessa alla Corte di Cassazione la questione della proroga di 85 giorni per l’accertamento tributario

La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'avviso di accertamento per notifica tardiva, atteso che esso è stato notificato solo il 13 marzo 2024, ben oltre il quinquennio di decadenza previsto dalla legge, anche se nel termine di 85 giorni di proroga previsti dal decreto "Cura Italia".

La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'avviso di accertamento per notifica tardiva, atteso che esso è stato notificato solo il 13 marzo 2024, ben oltre il quinquennio di decadenza previsto dalla legge, anche se nel termine di 85 giorni di proroga previsti dal decreto "Cura Italia". La deducente, richiamando giurisprudenza di merito, ha contestato che la sospensione di 85 giorni prevista dal decreto "Cura Italia" può essere applicata ai soli termini in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, e non anche ai termini di decadenza non ancora scaduti alla predetta data dell'8 marzo 2020, ed ha sottolineato che in tal senso si sono espresse le Corti di Giustizia di primo grado di Latina -sent. n. 974/2023, di Prato –sent. n. 87/2023, di Torino – sent. n. 890/2022, di Bari –sent. n. 854/2024;

La CGT offre una ricostruzione delle diverse e opposte pronunce intervenute in merito e ritiene che sussistono i presupposti per investire la Suprema Corte di Cassazione del rinvio pregiudiziale al fine di risolvere i dubbi interpretativi: in particolare, per accertare se la proroga di cui all’art. 67, 1° e 4° comma, D.L. n. 18/2020, si applichi, sia in riferimento alle entrate tributarie dello Stato che di quelle degli enti locali, a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020 ovvero solo a quelle il cui termine spirava il 31 dicembre 2020, cioè se la sospensione de quo può operare solo con riferimento all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive.

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