CGT latina 514/2026. Sospensione della riscossione ex legge 228/2012
La Corte chiarisce che il silenzio dell’ente sull’istanza di sospensione della riscossione non cancella il debito tributario
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente che sosteneva l'estinzione dei debiti per effetto della mancata risposta a un'istanza di sospensione presentata ai sensi dell'art. 1, commi 537 e seguenti, della Legge n. 228/2012.
Il contribuente aveva impugnato un fermo amministrativo e diverse cartelle, sostenendo la mancata notifica degli atti; la prescrizione dei crediti; l'estinzione del debito per mancata risposta all'istanza di sospensione ex Legge 228/2012.
La Corte richiama la Cassazione (Cass. n. 30841/2024 e n. 28354/2019), affermando che: il decorso del termine di 220 giorni senza risposta non determina automaticamente l'annullamento del ruolo; l'annullamento opera solo quando l'istanza è fondata su cause effettivamente idonee a estinguere o invalidare la pretesa tributaria.
È infondata la tesi di parte circa l’automatica caducazione della pretesa per effetto della mancata risposta dell’ufficio all’istanza presentata ex L. n. 228/2012. Tale previsione è stata interpretata dalla Cassazione (Cass. n. 30841/2024, nello stesso senso Cass. Sez. 5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Nel caso di specie, la parte si limita ad allegare istanze trasmesse che non sono specificamente riferibili ai titoli opposti che comunque non vengono nemmeno relazionate con riguardo alle ragioni giustificative della loro eventuale caducazione a seguito di inerzia dell’amministrazione.


