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CGT ii grado Veneto 339/2024. Esclusa l’esenzione IMU per gli alloggi sociali degli ex iacp

Con la sentenza in commento, la CGT di II grado del Veneto, chiude ogni spiraglio sulla possibilità di applicare l’esenzione IMU a favore degli Ex IACP.

Con la sentenza in commento, la CGT di II grado del Veneto, chiude ogni spiraglio sulla possibilità di applicare l’esenzione IMU a favore degli Ex IACP.

L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, tanto più che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie, prevedendo espressamente con lo stesso articolo 13 del D.L. n.201/2011, al comma 10, un'agevolazione consistente in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica. 

La questione, oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n° 20135/2019, che ha affermato anche laddove si fosse trattato di alloggi sociali non sarebbe stata comunque applicabile l'invocata esenzione IMU, posto che l'esenzione di cui all'art. 13 comma 2, opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un'attività di carattere economico ai sensi di legge.

Nel caso che ci occupa, gli alloggi ATER in questione non presentano le caratteristiche di alloggio sociale di cui all'art. 13 d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 102/2013, e come si evince dalla relazione tecnica allegata al decreto; ad essi si applicherà il solo comma 10 del medesimo art. 13, che prevede la detrazione dell'imposta nella misura di euro 200.

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