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CGT ii grado Umbria 84/2024. Errato esercizio dell’autotutela.

La sentenza in commento si presenta interessante in quanto i giudici escludono la qualificazione dell'intervento di autotutela per la modalità con la quale gli avvisi sono stati oggetto di correzione.

La sentenza in commento si presenta interessante in quanto i giudici escludono la qualificazione dell'intervento di autotutela per la modalità con la quale gli avvisi sono stati oggetto di correzione.
La formula di tipo sostitutivo adottato dall'ente porta i giudici a ritenere che gli avvisi di accertamento rappresentino, in realtà, dei nuovi atti rispetto ai precedenti quindi autonomamente impugnabili.

Il comune propone l'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, rettificati in autotutela. Deduce che gli avvisi di accertamento originari erano divenuti definitivi e che la loro parziale modifica in autotutela ha riguardato solamente la qualificazione della categoria produttiva di uno dei due immobili,  ma non la sostanza della pretesa impositiva, fondata sull'assoggettabilità al tributo di quegli immobili. 

La Corte ritiene l'eccezione infondata, considerato che nella fattispecie il comune ha esercitato un'autotutela c.d. sostituiva, con implicito annullamento dell'atto precedente e sostituzione con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari. Conduce a questa conclusione la considerazione che i nuovi avvisi di accertamento non recano nessuna indicazione circa l'istanza di autotutela presentata dal contribuente, non fanno mai riferimento agli avvisi originari, non specificano che il comune sta esercitando il potere di autotutela solo per integrare o modificare gli avvisi originari; gli avvisi di accertamento si presentano, dunque, come nuovi avvisi che per l'appunto vanno a sostituire i precedenti. La conclusione è peraltro confermata dalla circostanza che nei nuovi avvisi è riportato l'indicazione della possibilità di impugnazione dinanzi alla giustizia tributaria. 

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