CGT ii grado Puglia 33/2024. Imponibili AI fini pubblicitari i mezzi presenti nel centro commerciale
L'insegna contenente la denominazione della ditta con richiamate le produzioni, merceologicamente specificate e offerte in vendita (quali: "merceria, pizzi e ricami", ovvero "pizzi e merletti"), riporta un messaggio pubblicitario evidentemente prevalente rispetto alla funzione segnaletica.
L'insegna contenente la denominazione della ditta con richiamate le produzioni, merceologicamente specificate e offerte in vendita (quali: "merceria, pizzi e ricami", ovvero "pizzi e merletti"), riporta un messaggio pubblicitario evidentemente prevalente rispetto alla funzione segnaletica. Tanto, consente di affermare l'obiettiva capacità del messaggio di richiamare l'attenzione del pubblico e l'imponibilità va ricercata nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventino tali sol perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato.
Massima:
n tema d'imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo va individuato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario (visivo od acustico) in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in un luogo aperto al pubblico che deve essere considerato quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni che possano regolarne l'ingresso. Quindi, gli impianti pubblicitari oggetto dell'imposta, esposti al di fuori dell'esercizio commerciale e chiaramente visibili dalla pletora dei consumatori che quotidianamente affollano anche un centro commerciale, realizzano il concetto compreso nella previsione del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, che considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
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