CGT ii grado trieste 38/2024. Il canone pubblicitario ha natura tributaria
La Corte di Giustizia Tributaria di Trieste riconosce la natura tributaria della componente pubblicitaria del canone unico.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trieste riconosce la natura tributaria della componente pubblicitaria del canone unico.
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine con sentenza n. 223/2022 del 13.07.2022- 12.09.2022 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per propria carenza di giurisdizione sussistendo nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario.
La CGT annulla la decisione impugnata dichiarando la giurisdizione del giudice tributario.
Evidenzia inoltre la normativa in materia che ha subito una certa evoluzione, infatti, l'art. 1,commi dal n. 816 al n. 847 L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in vigore dal 1 gennaio 2021, abrogando la vecchia normativa prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha introdotto il cosiddetto canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
In particolare, il legislatore ha voluto garantire agli enti impositori uguaglianza di gettito non essendo possibile richiedere sia il canone per l'occupazione che il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, demandato la disciplina del canone ai suddetti enti che vi provvedono con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, regolamento, appunto, limitato chiaramente dalle disposizioni legislative individuando specifici e puntuali limiti, quali quelli indicati al comma 819, 826,827 e 819 e 825 della L. n. 160 del 2019.
Ciò premesso, analizza la natura del canone nella sua componente pubblicitaria, ossia quello richiesto su istallazioni di mezzi pubblicitari, che ha sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), che a sua volta si poneva in continuità con l'imposta di installazione mezzi pubblicitari (CIMP) prevista dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Ebbene, sul punto, dissentendo dal giudice di prima istanza, si concorda con quanto asserito dall'appellante, per cui l'attuale canone, seppure novellato, si pone in netta continuità con la normativa che precedentemente disciplinava le imposte in questione e la cui natura senza alcun dubbia era ed è tributaria. (…) Infatti, l'eccezione utilizzata dal legislatore canone "patrimoniale", non ha alcun rilievo, al riguardo, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o non in presenza di un tributo. Ed una volta affermata la continuità tra la precedente e l'attuale normativa che disciplina la materia, il canone in questione costituisce, seppure con un diverso nome giuridico, un prelievo della stessa natura dell'imposta come disciplinata in precedenza, presentando tutte le caratteristiche del tributo e ciò a prescindere dalla denominazione usata dal legislatore, dovendo valutare caso per caso ed alla luce di determinati criteri al fine di qualificare come tributarie determinate entrate. (…) Sul punto si richiama la sentenza n. 141/2009 della Corte costituzionale, già menzionata dall'appellante.


