CGT ii grado Toscana s. 237/2025. IMU abitazione principale. Requisiti per la dimora abituale
La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di accertamento riguardanti l’IMU e la TASI per il 2016 e il 2017.
La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di accertamento riguardanti l’IMU e la TASI per il 2016 e il 2017. La ricorrente deduceva il difetto di motivazione degli atti impugnati e nel merito contestava la debenza dei tributi perché esisteva il diritto all’esenzione per l’abitazione principale dei coniugi, in quanto la ricorrente era residente e dimorante nell’immobile
La CGT ricorda che per quanto riguarda la censura che fa riferimento alla debenza del tributo, vale l’orientamento oramai consolidato della S.C., secondo cui, “In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui - salvo l'accertamento di comportamenti elusivi - il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune” (Cass. nn. 32339/22, cfr. anche, Cass. nn. 12576/24, 2747/23).
Va tuttavia precisato che nella pronuncia della Corte costituzionale n. 209/22, in motivazione si statuisce che: “(…) 14.- Da ultimo questa Corte, ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all'attuale disciplina dell'esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta. Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo; controlli che, come si è visto, la legislazione vigente consente in termini senz'altro efficaci. (…)”
Nella presente vicenda, va rilevato che il Comune ha disposto proprio i controlli auspicati dalla Corte Costituzionale sulle utenze della casa oggetto d’imposizione e ha verificato che i consumi dell’appellante erano ben al di sotto di quelli standard (è stata riportata la stima Istat per la provincia di Lucca), compatibili forse con un utilizzo saltuario, ma non certo con quelli di una dimora abituale (tenendo conto che nell’immobile, vi risiedeva – anagraficamente - anche la madre della ricorrente): infatti, le utenze espongono consumi per meno di un terzo di quelli standard (rispetto a quelli elettrici) e meno di un quarto di quelli standard, (rispetto a quelli idrici), per come riportati dal Comune.
La CGT conclude ritenendo che non sussiste, pertanto, il requisito della dimora abituale presso l’immobile oggetto d’imposizione, da parte della ricorrente, pur residente anagraficamente presso lo stesso immobile, in quanto attraverso i consumi rilevati dalle utenze elettriche e idriche, vi sono sufficienti indizi che la dimora presso l’immobile de quo fosse saltuaria e non continua, come invece richiesto per fruire dell’esenzione.

