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TARI accertamento e riscossione 2 min di lettura

CGT ii grado Toscana 763/2025. Tassabile AI fini TARI l’intero spazio acqueo della concessione

La controversia riguarda agli avvisi di accertamento in materia di TARI relativi agli anni d’imposta 2017-2018-2019 emessi a carico di una concessionaria di specchio acqueo.

La controversia riguarda agli avvisi di accertamento in materia di TARI relativi agli anni d’imposta 2017-2018-2019 emessi a carico di una concessionaria di specchio acqueo, determinata moltiplicando l'importo al metro quadro della tariffa TARI per l'intera superficie in concessione, applicando la categoria degli stabilimenti balneari.

Il ricorrente invocava l’esenzione richiamando la disciplina del regolamento TARI, nella parte in cui prevede  «Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: […] b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; [..]

Ebbene, la CGT della Toscana ha rigettato i ricorsi, evidenziando che la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va tratta dal  dato solido del suolo, ma dallo scopo, perseguito dalla norma, d'individuare un presupposto giuridico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ulteriore rispetto ai fabbricati, tenuto conto delle finalità tutelate dal legislatore di eliminare comunque tutti i rifiuti prodotti da insediamenti, permanenti o provvisori, di comunità umane (Cass 2013 nr 3773). 

La legge definisce, “di massima”, i criteri ai quali i comuni devono attenersi per la determinazione delle tariffe, indicando categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e, segnatamente, prevede che in una medesima articolazione categoriale possono essere inclusi, insieme ai campeggi o agli stabilimenti balneari “analoghi complessi attrezzati” e ciò consente di ritenere gli spazi di ormeggio e i pontili di attracco delle imbarcazioni in un porto turistico, dove ordinariamente stazionano gli occupanti delle imbarcazioni, riconducibili alla categoria definita nel regolamento

Vengono dunque respinte le motivazioni del contribuente nel considerare l'area necessaria e destinata alle manovre e alla sicurezza dei natanti - non al parcheggio - non tassabile in quanto non operativa (come tale inidonea a produrre rifiuti) ed accessoria ad altra area - quella relativa all'ormeggio delle barche - già oggetto di tassazione. Come osservato dal Comune, infatti, la concessione demaniale di cui fruiva la Ricorrente era utilizzata principalmente per la pratica sportiva da diporto dei soci, che avevano a disposizione un punto di ormeggio riservato e il godimento del bene - comportante l’utilizzo dell’intera area operativa – per esigenze private dei soci stessi che, per mezzo della concessione, godevano rispetto ad essa, in via stabile, di un diritto in esclusiva, al pari di qualsiasi altro concessionario. Nel contesto dell’area operativa dello spazio acqueo in concessione, appare obiettivamente impraticabile individuare in quali aree non potessero prodursi rifiuti o che non comportassero, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

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