CGT ii grado Sicilia. IMU scuole non dovuta dalla città metropolitana/provincia
Nuova sentenza sull’IMU chiesta dai comuni alle amministrazioni provinciali per gli immobili scolastici tacciate di mancata conduzione diretta.
Nuova sentenza sull’IMU chiesta dai comuni alle amministrazioni provinciali per gli immobili scolastici tacciate di mancata conduzione diretta.
La Città metropolitana afferma di essere in possesso dei requisiti previsti per usufruire della esenzione IMU di cui all’art. 9 co. 8 D.lgs 23/2011 per i fabbricati destinati a edificio scolastico e opera una ricostruzione normativa volta a dimostrare che la costruzione, il possesso, la manutenzione e l’arredo degli edifici scolatici di secondo grado costituisce diretta ed immediata attuazione della funzione istituzionale delle Province (oggi Città Metropolitana), così come imposta dalla legge e non altrimenti attuabile.
L’art. 87 dello stesso D. lgs 294/1994 prevede che gli immobili di edilizia scolastica realizzati ed in possesso dalle ex Provincie (oggi Città Metropolitana) appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con vincolo di destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
D’altronde, si tratta di previsione conforme al combinato disposto degli artt. 826 ed 828 del Codice Civile: “(Art. 826 c.c.) I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni……Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.
Gli immobili destinati agli edifici scolatici di secondo grado appartengono al patrimonio indisponibile delle ex Provincie (oggi Città Metropolitana) con vincolo di destinazione ad uso scolastico, e, pertanto, in quanto si tratta di beni immobili direttamente posseduti dagli enti e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, hanno diritto all’esenzione prevista dall’articolo in questione.

