CGT ii grado Sardegna s. 701/3/2025. TARI dovuta dalla capitaneria di porto
Secondo la CGT di II grado, nelle aree in cui è istituita un’Autorità portuale, la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti rientra nella sfera di competenza di quest’ultima e comporta l’esclusione della privativa comunale Tarsu/Tari.
Secondo la CGT di II grado, nelle aree in cui è istituita un’Autorità portuale, la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti rientra nella sfera di competenza di quest’ultima e comporta l’esclusione della privativa comunale Tarsu/Tari e, conseguentemente, il venir meno del potere impositivo del Comune relativamente ai rifiuti prodotti nell’ambito portuale.
Il Giudice di appello, diversamente dal primo grado, ha affermato che l’Autorità portuale è soggetto titolare, ex lege, delle funzioni di gestione rifiuti all’interno dell’area di sua competenza, inclusa la raccolta e il trasporto fino alla destinazione finale. Quando la legge attribuisce tale funzione all’Autorità portuale, il Comune è privo di potere impositivo nella porzione territoriale di competenza dell’ente portuale.
La CGT richiama la Cass. n.5568/23: "In tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in area portuale, va esclusa la privativa del Comune e il correlato diritto al pagamento del tributo nel caso in cui tale attività rientri nella competenza esclusiva dell'Autorità portuale, mentre la competenza comunale permane per la gestione dei rifiuti nello spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti l'Autorità marittima."
Tuttavia, rispetto alla sentenza in commento, non va sottaciuto come la vicenda sia complessa, in quanto deve fare i conti con l’evoluzione normativa che sembra mantenere in capo ai comuni la privativa. Utile a tal fine la deliberazione n. 21/2022/PAR della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto – che avrebbe osservato come l’evoluzione normativa del codice ambientale confermerebbe il ruolo dei comuni: in assenza di una deroga specifica e successiva, è da escludersi che l’autorità portuale possa vantare una competenza esclusiva o preclusiva in materia; anzi, la gestione dei rifiuti in porto, se non riferita a rifiuti prodotti dalle navi (disciplinati dal D.Lgs. 197/2021 in attuazione della Dir. UE 2019/883), ricade nell’ordinario perimetro di competenza comunale.

