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CGT ii grado s. 1829/2024. IMU enc. Non spetta l’esenzione per le attivitá sanitarie convenzionate

Ai fabbricati posseduti da enti non profit, nei quali si svolga attività sanitaria, non si applica l’agevolazione solo perché accreditati o convenzionati con una struttura pubblica.

Ai fabbricati posseduti da enti non profit, nei quali si svolga attività sanitaria, non si applica l’agevolazione solo perché accreditati o convenzionati con una struttura pubblica in quanto elemento non sufficiente ad escludere la commercialità, né a tal fine rileva la destinazione degli utili, eventualmente ricavati, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività. 

Nonostante la qualifica di ente non commerciale della Fondazione in questione, si evidenzia che un ente convenzionato che svolge attività socio-sanitaria, il quale opera con criteri imprenditoriali e applica rette come quelle applicate dai privati o addirittura superiori a quelli corrisposti mediamente ad altri enti che operano sul mercato, non ha diritto all’esenzione Imu.

L’attività svolta in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale e per essa la Regione/ASL da sola non è sufficiente a dimostrare l'utilizzo dell’ immobile per finalità sociali : come noto la convenzione prevede che la Regione si avvale delle strutture private, come nel caso in esame, per prestare servizi sociosanitari ai cittadini. Per tali servizi corrisponde un corrispettivo stabilito dalla convenzione e contrattualizzato nei successivi contratti con l’ASL in funzione dei costi sostenuti e per la produzione dei servizi resi; d’altronde la stessa terminologia usata nelle DGR regionali allegate in copia dalla Fondazione ed agli atti del processo , descrive tali corrispettivi quali “remunerazione giornaliera” .

Qualora venisse riconosciuta la natura non commerciale delle attività svolte dalla Fondazione in oggetto, si verrebbe a determinare una palese violazione del principio euro-unitario di libera concorrenza che verrebbe evidentemente falsata creando disparità di trattamento con altri operatori che svolgono la stessa attività, con le stesse modalità ma solo con diversa natura giuridica “formale” dell’ente operativo.

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