CGT ii grado reggio Calabria s. 1034/2026. Riscossione coattiva. Litisconsorzio obbligatorio. Necessario presentare il ricorso anche contro l’ente impositore
Riscossione coattiva: in caso di contestazione della notifica dell’atto presupposto, il ricorso deve essere presentato anche contro l’ente impositore, oltre che contro il soggetto che ha emesso l’atto impugnato
Quando il contribuente contesta un vizio di notifica dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato (ad esempio Comune e Agenzia della Riscossione), il ricorso deve essere proposto contro entrambi i soggetti, in applicazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D.Lgs. 220/2023.
La Corte precisa che non si tratta di un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., bensì di litisconsorzio obbligatorio previsto dalla legge. La mancata notifica del ricorso anche all'ente impositore comporta irregolare instaurazione del processo e inammissibilità del ricorso.
Se il contribuente eccepisce la mancata o irregolare notifica dell'avviso di accertamento comunale impugnando soltanto l'intimazione o la cartella notificata dal concessionario/AdER, deve necessariamente convenire in giudizio sia il concessionario della riscossione sia il Comune; in mancanza, il ricorso è inammissibile
Come visto è pacifico che il ricorrente non abbia, come avrebbe dovuto (avendo eccepito l'omessa notifica dell'avviso prodromico della cartella impugnata), citato in giudizio l'ente impositore ex art. 14 comma 6 bis D. Lgs 546/92 introdotto dal D. Lgs 220/23 che stabilisce che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.".
Il disposto normativo è, dunque, inequivoco e si attaglia perfettamente al caso in esame, atteso che il ricorrente lamenta, come visto, l'omessa notifica dell'avviso prodromico emesso dall'ente impositore, soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Non deve, nel caso in esame, disporre una integrazione del contraddittorio non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario e non trovando, quindi, applicazione il disposto dell'art. 102 c.p.c..
Nel caso in esame, come detto, si verte in una ipotesi di litisconsorzio stabilito dalla legge (che ha introdotto il comma 6 bis per scongiurare le "strategie" processuali, che, prima della novella, consentivano di citare solo il soggetto che aveva emesso l'atto, dolendosi però di un comportamento di un soggetto diverso che sovente non veniva nemmeno chiamato in causa come terzo dal convenuto), ma non di litisconsorzio necessario.
Si verte, pertanto, in una ipotesi di litisconsorzio previsto come obbligatorio dalla legge, ma non necessario ai fini della validità e eseguibilità concreta del pronunciamento. Il ricorrente avrebbe, dunque, dovuto notificare il ricorso (in considerazione dei motivi dello stesso) anche all'ente impositore e non averlo fatto Banca_1 una evidente violazione di legge (dell'art. 14 comma 6 bis e dell'art. 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) con conseguente irregolare instaurazione del rapporto processuale che, ex 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prescrive che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato notificandolo ai soggetti interessati.


