CGT ii grado Puglia n. 3390/2023. La giurisdizione competente nell'impugnazione di pignoramento
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. Il pignoramento è, indubitabilmente, atto di esecuzione forzata.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. Il pignoramento è, indubitabilmente, atto di esecuzione forzata. Tuttavia, l'interpretazione di Cassazione assegnata alla giurisdizione tributaria, la cd. opposizione recuperatoria, nella quale il chiedente lamenti la mancata ricezione di alcun atto tributario propedeutico al pignoramento.
MASSIMA. In materia di esecuzione forzata tributaria, le cognizioni delle questioni inerenti la forma e la legittimità formale dell’atto esecutivo (indipendentemente dal se il fatto sia inesistente o irregolare la notifica delle sottese cartelle di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento) nonché le questioni attinenti i fatti c.d.” successivi” al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento (es. prescrizione) sono attribuite alla giurisdizione ordinaria;
l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario.
Dinanzi al giudice dell’esecuzione non possono essere dedotti motivi che dovevano farsi valere, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con ricorso alla giurisdizione tributaria, neppure quando il contribuente non abbia avuto conoscenza dell’atto prodromico da impugnare. In tal caso, infatti, l’impugnazione, ancorché tardiva, si deve comunque proporre al giudice tributario nei termini previsti dal rito. Il contribuente, che intenda opporsi al pignoramento recante sottese pretese sia tributarie che extra-tributarie per soli vizi attinenti l’inesistente o la irregolarità della notifica della cartella e/o dell’intimazione di pagamento, deve promuovere la celebrazione di due distinti processi: uno da incardinarsi dinanzi al giudice ordinario e l’altro dinanzi al giudice tributario.


