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CGT ii grado Piemonte 693/2026. Canone applicato AI mezzi pubblicitari poste italiane

La sentenza n. 693/2026 della CGT di secondo grado del Piemonte segna un importante orientamento nel contenzioso tra Comuni e Poste Italiane sull’applicazione del Canone Unico Patrimoniale ai mezzi pubblicitari.

La sentenza n. 693/2026 della CGT di secondo grado del Piemonte rappresenta un importante cambio di orientamento nel contenzioso tra Comuni e Poste Italiane in materia di insegne pubblicitarie e Canone Unico Patrimoniale (CUP).
La Corte afferma che, con l'abrogazione dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 507/1993, non è più possibile considerare come un'unica insegna le diverse scritte e i diversi loghi presenti sul medesimo ufficio postale. Di conseguenza, ogni insegna costituisce un autonomo mezzo pubblicitario e la relativa superficie deve essere calcolata separatamente.
La pronuncia respinge anche la tesi secondo cui i marchi di Poste avrebbero una mera funzione identificativa o localizzatrice. Secondo i giudici, le insegne esposte sugli uffici svolgono una vera e propria funzione pubblicitaria, in quanto valorizzano il marchio e i servizi offerti.
La Corte evidenzia inoltre che Poste Italiane opera oggi come un normale soggetto economico attivo nei settori postale, finanziario, assicurativo e delle telecomunicazioni, e pertanto non può beneficiare di interpretazioni agevolative fondate sulla tradizionale nozione di servizio pubblico.
La decisione assume rilievo anche per altri operatori economici (banche, grande distribuzione, catene commerciali), poiché conferma che la semplice ripetizione dello stesso marchio su più insegne non consente di considerarle un'unica esposizione pubblicitaria ai fini del CUP.

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