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Imposta pubblicità. CGT ii grado Marche 748/2023. Imposta pubblicità per singola freccia

Il tributo è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Nel ricorso presentato, la società contribuente contesta il criterio di calcolo dell'imposta di pubblicità applicato: secondo la concessionaria IXXX Srl il calcolo dell'imposta deve essere effettuato considerando che il mezzo è la singola freccia pubblicitaria e non l'impianto contenitivo delle molteplici frecce, mentre secondo la società contribuente il "mezzo pubblicitario" è rappresentato dallo strumento contenitivo delle singole frecce portanti i diversi "messaggi pubblicitari" con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di determinazione delle superfici e della conseguente imposta dovuta.

La Corte respinge il ricorso ritenendo che:

Con riferimento al caso in questione, la composizione dei cartelli pubblicitari si caratterizza per la presenza di una pluralità di insegne diverse tra loro e riferibili a diverse ditte e quindi sprovviste di qualsivoglia "collegamento strumentale inscindibile"; è evidente pertanto che, nel caso, difetta quella "unitarietà del presupposto impositivo anche nella ipotesi di pluralità di mezzi pubblicitari" che consenta la determinazione dell'imposta "in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti". Ciò comporta conseguentemente la determinazione del tributo in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

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