CGT ii grado Marche 10/2024. L’insegna bancomat e postamat non assumono rilevanza pubblicitaria
L'insegna "Bancomat" o "Postamat" posta all'esterno dei locali che sia accompagnata dall'indicazione dell'istituto di credito di riferimento, non integra messaggio di rilevanza pubblicitaria, trattandosi di "un elemento essenziale per completare l'informazione diretta al cliente".
L'insegna "Bancomat" o "Postamat" posta all'esterno dei locali che sia accompagnata dall'indicazione dell'istituto di credito di riferimento, non integra messaggio di rilevanza pubblicitaria, trattandosi di "un elemento essenziale per completare l'informazione diretta al cliente”.
La sentenza richiama la Corte di cassazione (ord. 17 gennaio 2019, n. 1169) che ha così statuito : «per quanto concerne, in particolare, le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni "Bancomat" in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza (perché ad esempio situate in stazioni, centri commerciali, ospedali ecc…), nemmeno la presenza aggiuntiva - sull'iscrizione - del logo o marchio o denominazione della Banca di riferimento integra messaggio di rilevanza pubblicitaria, trattandosi pur sempre di "un elemento essenziale per completare l'informazione diretta al cliente"; sicché, neppure in tal caso tali iscrizioni "rivestono il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto, considerato che l'erogazione dei servizi in questione e le conseguenti operazioni effettuabili non sono altro che l'esecuzione di rapporti contrattuali che sono stati già conclusi tra la banca e il cliente.
Quanto finora considerato vale sia per l'iscrizione "Bancomat", sia per l'iscrizione "P". Quest'ultima costituisce infatti una specie della prima che, per quanto suscettibile di individuare, tra i molti, un determinato operatore bancario e solo quello (P.I.), esplica purtuttavia - nei limiti legali di superficie - una funzione non già di promozione e di incentivazione della domanda, ma essenzialmente direzionale e di segnalazione della fruibilità in loco del servizio secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche e negoziali già con tale operatore concordate.
Massima:
In caso di pluralità di insegne è riconosciuta l'esenzione nei limiti di una superficie complessiva di cinque metri quadrati e sempre che i vari mezzi pubblicitari siano collocati in connessione tra di loro. Ove siano presenti più insegne esposte all'esterno di un unico locale l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 considerava come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza (Corte Cass. ord. 18 aprile 2018, n. 9492). Nel caso esaminato, anche per l'insegna "Bancomat" o "Postamat" posta all'esterno dei locali che sia accompagnata dall'indicazione dell'istituto di credito di riferimento non integra messaggio di rilevanza pubblicitaria, trattandosi di "un elemento essenziale per completare l'informazione diretta al cliente" e garantire una corretta fruizione del servizio reso. Sulla scorta del principio enunciato la Corte di secondo grado ha rigettato l'appello proposto dall'ente impositore, in quanto l'utilizzo dell'insegna Postamat non integra un messaggio pubblicitario ma una informazione diretta al cliente essenzialmente "direzionale" e di segnalazione della fruibilità in loco del servizio secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche e negoziali già concordate con l'operatore.

