CGT ii grado Lombardia n. 1038/2024. Prova della scissione della notifica mediante consegna all’ufficio postale.
In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente.
In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego al personale del servizio postale e per il destinatario al momento della ricezione dell’atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (cfr. Cass. Civ. 17/12/2019, n. 33277).
Deve inoltre affermarsi che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (cfr, per il principio, Cass. n. 33059 del 2019; Cass. n. 14163 del 2018).
Nel caso di specie, risulta che il timbro a secco dell’ufficio postale di spedizione, perfettamente leggibile, riporta la data del 30 dicembre 2016, anteriore alla scadenza del termine quinquennale di decadenza, cosicché l’avviso deve considerarsi tempestivo in quanto emesso e spedito nel rispetto della scadenza fissata dall’articolo 1, comma 161, della legge 296 del 2006.
Il che vale anche ad escludere che possa assumere rilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica da parte dell’ente impositore, la data del 3 gennaio 2017 in cui il plico trasmesso dall’ufficio di Merate è stato preso in consegna dal Centro di Milano.

