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CGT ii grado Lazio n. 10/2025. La rettifica dell’accertamento in riduzione non richiede un nuovo atto impositivo

Non sussiste prescrizione del diritto dell'Ente comunale a richiedere all'istante il pagamento dell'IMU per l'anno 2014, dato che l'avviso di accertamento rettificato in diminuzione annulla e sostituisce il precedente provvedimento, concetto comunicato con una lettera allegata al provvedimento IMU corretto.

Non sussiste prescrizione del diritto dell'Ente comunale a richiedere all'istante il pagamento dell'IMU per l'anno 2014, dato che l'avviso di accertamento rettificato in diminuzione annulla e sostituisce il precedente provvedimento, concetto comunicato con una lettera allegata al provvedimento IMU corretto.

La Corte di cassazione, del resto (v. Ordinanza 14 luglio 2017, n. 17516) - ha affermato che la modificazione in diminuzione della pretesa originaria, non mirando ad identificare una pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella precedente, si risolve in una mera riduzione e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso di accertamento, sicché non richiede necessariamente la formalizzazione in atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente.

Massima:

Inammissibile il ricorso avverso l'atto amministrativo con il quale l'ente impositore, nel caso di specie un Comune trattandosi di contenzioso IMU, modifica in diminuzione l'accertamento costituente la pretesa originaria, non mirando ad identificare una pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella precedente, e si risolve in una mera riduzione e, quindi, in una revoca parziale dell'imposta oggetto del relativo avviso di accertamento, sicché non si richiede necessariamente la formalizzazione in atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente. (G.T.).

Riferimenti giurisdizionali: Cass. n.17516/2017.

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