CGT ii grado Firenze s. 295/2024. La pubblicità è dovuta sui teli bandiera di autostrade per l’Italia poste lungo l’area di servizio dell’autostrada
Autostrade per l’Italia SPA proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per l’imposta sulla pubblicità per l’anno 2019 con riferimento a due installazioni qualificate come “telo-bandiera-ombrellone monofacciale opaco” poste presso l’Area di servizio_____, lungo l’Autostrada A1 nel territorio del Comune di ________ . La ricorrente eccepiva vizio di motivazione e assenza dei presupposti impositivi di cui all’art. 5 D.Lgs 507/1993.
Sul punto, ritiene il Collegio che sia condivisibile la tesi secondo cui i messaggi riportati sui teli bandiera “Autostrade per l’Italia- la passione di far muovere il paese” “al lavoro per voi “ integrano il presupposto di cui all’art. 5 D.Lgs. 507/1993 che prevede che “la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta di pubblicità”… ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.
Più specificamente, dalla documentazione fotografica in atti si rileva che i mezzi pubblicitari sono teloni di notevole dimensione (66mq) che riportano le scritte già evidenziate, posti in luogo pubblico, e per ciò stesso oggettivamente idonei a portare a conoscenza di un numero indeterminato di soggetti il nome, l’attività, il prodotto della società Autostrade.
I pannelli, inoltre, oltre il logo della società, riportano scritte che chiaramente appaiono finalizzate a migliorare l’immagine della stessa.

