CGT ii grado Emilia Romagna s. 1045/2024. I parcheggi pagano la TARI
La CGT di II grado do Reggio Emilia conferma il filone giurisprudenziale che ritiene soggette a TARI le aree destinate a parcheggio, sia coperte sia scoperte, in quanto frequentate da persone e non ascrivibili ad aree pertinenziali o accessorie.
La CGT di II grado do Reggio Emilia conferma il filone giurisprudenziale che ritiene soggette a TARI le aree destinate a parcheggio, sia coperte sia scoperte, in quanto frequentate da persone e non ascrivibili ad aree pertinenziali o accessorie. L’eccezione prevista dal legislatore è per sua natura, di stretta interpretazione in quanto fondata sull'ovvio presupposto fattuale che le aree scoperte pertinenziali o accessorie siano quelle di ordinaria strumentalità immobiliare, come tali "ancillari" rispetto all'immobile principale in quanto non dotate di una utilità autonomamente valutabile per estensione e destinazione, come invece un parcheggio coperto.
La questione coinvolge una società commerciale che opera nel settore della Grande Distribuzione di generi alimentari e non alimentari, gestendo un esercizio commerciale adibito a supermercato.
Secondo la CGT, la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi (che si tratti di aree coperte o scoperte; cfr. Cass. n. 8908 dell'11.4.2018 in motiv.) in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia (circostanza esclusa dai giudici d'appello nel caso di specie) ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cfr. Cass. n. 5047 del 13/03/2015), posto che, come affermato da questa Corte con la pronuncia n. 17434/2017, le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi;

