CGT i grado latina 823/2025 - TARI. Procedimento di accertamento. Illegittima irrogazione di sanzioni e interessi.
È corretto lamentare l’illegittima irrogazione di sanzioni e interessi da parte dell’Ente con l’adozione dell’avviso esecutivo, stante la mancanza assoluta di risposta scritta sulla precedente istanza al contribuente.
È corretto lamentare l’illegittima irrogazione di sanzioni e interessi da parte dell’Ente con l’adozione dell’avviso esecutivo, stante la mancanza assoluta di risposta scritta sulla precedente istanza al contribuente.
La sentenza in commento richiama l’attenzione sul procedimento di riscossione della TARI ordinaria, in caso di mancato pagamento dell’avviso bonario. Il ricorrente richiede la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi per essersi prodigato presentando una richiesta di rateazione, alla quale non ha ricevuto riscontro, in violazione del procedimento indicato dallo stesso regolamento TARI.
Secondo la Corte, le argomentazioni del Comune non sono idonee a giustificare l’erroneo comportamento posto in essere nei confronti del contribuente che, seppur ritardatario su ben 4 annualità di TARI, dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento, a seguito del sollecito, abbia inteso rispondere favorevolmente chiedendo la rateazione che espressamente è disciplinata dal Regolamento citato. Infatti, ivi si legge che in caso di sollecito/avviso esecutivo il contribuente ha facoltà di chiedere la rateazione, se versa in situazione di difficoltà economica. Il contribuente ha inoltrato con PEC la domanda di rateazione del sollecito, usando il modulo messo a disposizione dal Comune.
La difesa del Comune laddove argomenta circa la facoltà di concessione e non di obbligo, non supera l’eccezione del contribuente che lamenta la totale inerzia dell’ENTE sul punto, che ha ingenerato di certo una situazione di incertezza, in piena violazione di quelle che sono le regole basilari della leale collaborazione fra amministrazione e cittadino.
Nel caso di specie, proprio perché il contribuente si era conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria…qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa…non possono essere irrogate sanzioni o interessi di sorta (v. Statuto del contribuente, art. 10 cit.)
La questione affrontata è di interesse per gli operatori della TARI che non devono trascurare il criterio di riscossione fondato sulla liquidazione d’ufficio, ben diverso dal caso in cui sia il legislatore a fissare delle scadenze di legge ai fini del versamento. La diversa modalità pone il contribuente in una situazione di attesa per il pagamento di un importo che non ha una scadenza in autoliquidazione e per questo non è sanzionabile fino a quando non viene dimostrato l’inadempimento.

