CGT i grado grosseto. S. 89/2025. Non impugnabile l’avviso di presa in carico AI fini della riscossione coattiva
Gli avvisi di presa in carico, corrispondente per le entrate locali alla raccomandata informativa di presa in carico dell’accertamento esecutivo del comma 792 della L. 160/2019, non è da considerarsi un atto impugnabile. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Il ricorso è inammissibile in quanto ha ad oggetto un atto – avviso/comunicazione di presa in carico da parte dell’agente della riscossione – che, in quanto tale, non rientra nel novero di quelli (autonomamente) impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, poiché la sua funzione si esaurisce nell’informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all’agente della riscossione.
La Corte di giustizia richiama le argomentazioni della Cassazione intervenuta sulla disciplina dell’accertamento esecutivo erariale previsto dall’articolo 29 del dl 78/2010. Le conclusioni, come sopra evidenziate, sono applicabili anche all’accertamento esecutivo del comma 792.
“L’avviso di presa in carico è un atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell’accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall’Agenzia delle entrate. L’art. 29 d.l. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla l. n. 122/2010 (e nuovamente emendato d.l. n. 98/2011), stabilisce che, al fine di semplificare la riscossione, è introdotto il c.d. Avviso di Accertamento Esecutivo (AV.E.), laddove l’avviso di presa in carico sostituisce solo in parte la cartella di pagamento, perché l’atto impo-esattivo deve contenere all'origine anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica effettuata, a cura dell’Agenzia delle entrate. In caso di mancato pagamento, decorsi i termini dilatori previsti dalla normativa in questione, l’Agenzia delle entrate affida il carico all’Agente della riscossione che lo comunica al debitore. Ora, secondo una piana lettura, né l’intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenuti dall’avviso di presa in carico che si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall’Ufficio preposto all’accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. Si può quindi giungere ad una prima conclusione, inscrivendo l’avviso di presa in carico fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario […]”. “[…] 5. All’evidenza, l’avviso di presa in carico non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all’azione. (Cass., Sez. V, n. 21254/2023, cit.)

