CGT i grado ascoli piceno s. 120/2025. TARI dovuta su impianto fotovoltaico
Il Comune ha emesso nei confronti della Società ricorrente la richiesta di pagamento della TARI in riferimento ad una superficie parziale pari a mq. 13.500, rispetto alla totale estensione dell'impianto fotovoltaico che risulta essere di oltre mq. 20.000.
Il Comune ha emesso nei confronti della Società ricorrente la richiesta di pagamento della TARI in riferimento ad una superficie parziale pari a mq. 13.500, rispetto alla totale estensione dell'impianto fotovoltaico che risulta essere di oltre mq. 20.000, assoggettando, quindi, a tassazione, esclusivamente le strade di passaggio e gli spazi di manovra, escludendo la superficie occupata da ogni singolo pannello, rilevando che sul terreno vi è la presenza umana in maniera sistematica e ripetuta, quantomeno per lo sfalcio dell'erba, ragion per cui sarebbe stato necessario anche presentare l'apposita dichiarazione.
Il contribuente deduceva che l'impianto fotovoltaico è escluso dal tributo, dal momento che produce esclusivamente RAEE (moduli fotovoltaici) e rifiuti speciali non assimilati (strutture metalliche delle pensiline), al cui smaltimento è tenuto a provvedere a proprie spese il proprietario, nonché residui dello sfalcio di erbacce infestanti il pascolo, non soggette al tributo, evidenziando che la presenza dell'uomo sull'area è praticamente inesistente.
Secondo la CGT, la natura delle opere realizzate sul terreno, lascia emergere la costante presenza antropica sul suolo a causa della necessità degli interventi di operai e tecnici per l'effettuazione dei consueti controlli e delle ordinarie manutenzioni dei pannelli e delle tubazioni. La suscettibilità a generare rifiuti discende poi non solo dalla presenza di persone sul fondo, ma anche dalle predette necessità oggettive, giacché le superfici assorbenti delle radiazioni solari abbisognano di periodica pulizia in modo da asportarne i depositi e le polveri atmosferiche che, come evidente, fungerebbero da schermo riducendo il potere produttivo di calore e quindi di energia elettrica. La presenza dell'uomo è, altresì, necessaria per il taglio dell'erba che ovviamente non può essere lasciata crescere incolta proprio per evitare il rischio di incendi, né, a tal riguardo, risulta pertinente il richiamo fatto dal ricorrente all'esenzione prevista dal regolamento comunale per le superfici agricole produttive di sfalci e potature, dovendosi sottolineare come anche l'attività di manutenzione richiesta da tali rifiuti richieda sicuramente la presenza umana sul posto in maniera sistematica e ripetuta.
Per costante giurisprudenza, appare ormai pacifico che la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani è dovuta quando sussistono due presupposti, costituiti, per un verso, dalla istituzione del servizio da parte del Comune, e per altro verso, dalla possibilità dell'utente di usufruirne, a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilità concreta che questi ne tragga.

