CGT brescia, s. 72/2026. L’avviso di accertamento TARI, che determina una maggiore superficie tassabile rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, è soggetto al contraddittorio preventivo
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia ha accolto il ricorso di una società contro due avvisi di accertamento TARI per gli anni 2019 e 2020, ritenendo necessario il contraddittorio preventivo per la maggiore superficie tassabile dichiarata.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, con la sentenza n. 72/2026, ha accolto il ricorso di una società che contestava due avvisi di accertamento TARI emessi dal concessionario di un comune per gli anni 2019 e 2020.
La vicenda trae origine dal fatto che la società aveva presentato già nel 1999 una denuncia nella quale aveva dichiarato tassabili soltanto 630 mq, indicando invece come escluse le restanti superfici in quanto destinate ad attività produttive di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese. Tale situazione era rimasta invariata per oltre vent'anni e non era mai stata contestata dal Comune.
Con gli avvisi impugnati, invece, il concessionario ha recuperato a tassazione superfici molto più ampie, basandosi su rilevazioni effettuate mediante aerofotogrammetria e sostenendo, di fatto, che la contribuente non avesse dichiarato correttamente le superfici imponibili.
La Corte ha ritenuto illegittimi gli accertamenti sotto diversi profili. Di rilievo il profilo relativo al contraddittorio preventivo: la Corte ha escluso che si trattasse di un semplice controllo automatizzato. Gli avvisi non si limitavano infatti a liquidare il tributo sulla base dei dati già dichiarati, ma modificavano radicalmente la superficie imponibile e disconoscevano una situazione consolidata da oltre vent'anni. Si trattava quindi di un'attività valutativa e discrezionale che, ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente, avrebbe dovuto essere preceduta da un effettivo contraddittorio con il contribuente. Poiché nessun invito o comunicazione preventiva era stato inviato, gli accertamenti risultavano annullabili.
Ulteriore profilo di illegittimità è rappresentato dall’applicazione dell’IVA al tributo TARI, pacificamente qualificato come entrata tributaria e non come corrispettivo per servizio, come affermato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, nonché dall’addebito delle spese di accertamento sulla base di una previsione regolamentare comunale che, in quanto incidente su un rapporto tributario, non può introdurre oneri ulteriori in assenza di idonea base normativa primaria, con conseguente possibilità per il giudice tributario di disapplicarla.
In conclusione, la Corte ha annullato integralmente gli avvisi di accertamento, affermando un principio importante per la TARI: quando il Comune intende disconoscere una precedente dichiarazione e recuperare a tassazione superfici da lungo tempo escluse, deve motivare in modo rigoroso l'accertamento e garantire il preventivo contraddittorio con il contribuente.

