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CGT Bologna 367/2025 - immobili f7 destinati a centrale telefonica. L’esenzione necessita di idoneo accatastamento.

L'immobile oggetto di contenzioso è destinato a Centrale Telefonica di Telecom Italia S.p.A, come da nuovo accatastamento presentato nel 2023 avente, a detta del ricorrente, efficacia retroattiva.

L'immobile oggetto di contenzioso è destinato a Centrale Telefonica di Telecom Italia S.p.A, come da nuovo accatastamento presentato nel 2023 avente, a detta del ricorrente, efficacia retroattiva.

La CGT Bologna conferma invece che l'iscrizione nel catasto edilizio è fattore sufficiente per l'assoggettamento dell'immobile all'imposta di cui si tratta (Cass. 3 maggio 2019 n. 11646), così che il beneficio fiscale invocato dalla ricorrente non può essere riconosciuto in assenza di un'oggettiva classificazione catastale che lo giustifichi e consenta di usufruirne. 

La Corte osserva che l'IMU è imposta avente natura "reale", il cui presupposto è integrato dal possesso del fabbricato indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito; e che l'iscrizione in catasto dell'immobile, anche quando esso sia in corso di costruzione, determina essa stessa la realizzazione del presupposto impositivo. 

L'obbligo dichiarativo è una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale e, dunque, l'omessa presentazione della dichiarazione di variazione catastale comporta - in linea generale - la non spettanza del beneficio (cfr. Cass. 23 maggio 2024 n. 14518; Cass. 8 aprile 2024 n. 9364; Cass. 12 aprile 2019 n. 10283). 

Nel caso di specie, la tardiva variazione catastale (peraltro priva di efficacia retroattiva) non poteva quindi condurre al rimborso dell'IMU versata in conformità con le oggettive risultanze di catasto e, pertanto, l'atto impugnato deve ritenersi legittimo.

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