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CGT bergamo n. 548/2024. Le garanzie reali non incidono sul possesso di un immobile.

L’IMU RESTA DOVUTA IN CASO DI IPOTECA E PIGNORAMENTO. ESCLUSO IL CUMULO GIURIDICO

Un'interessante sentenza della CGT di Bergamo, conferma la soggettività passiva IMU anche in caso di pignoramento, respingendo la doglianza del contribuente che riteneva non sufficiente la proprietà o altro diritto reale sul bene immobile per essere soggetto passivo delle indicate imposte locali, essendo richiesto il possesso del bene immobile, da intendersi come piena disponibilità dello stesso, da ritenersi invece escluso evidentemente nel caso in cui vi siano iscrizioni ipotecarie o pignoramenti immobiliari che ne impediscono la vendita o altre forme di disponibilità.

Il ricorrente richiamava il ragionamento della sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n 33465/2022, che aveva escluso la soggettività passiva, ai fini dei tributi locali, del proprietario di un immobile in caso di occupazione abusiva dello stesso.

La CGT ritiene che gli intervenuti atti di iscrizione di ipoteca e di pignoramento immobiliare sui beni di proprietà del ricorrente non hanno in alcun modo inciso sul diritto di proprietà e sul possesso degli stessi, venendo meno il diritto di proprietà solo a seguito del decreto di trasferimento immobiliare.

Le garanzie reali, in quanto tali, non incidono sulla proprietà e sul possesso di un immobile, impedendone, a seguito delle relative trascrizioni, la disponibilità economica e, in primo luogo, la possibilità di compravendita, ma il proprietario mantiene il diritto reale sullo stesso, potendo, ad esempio, abitarvi o svolgere altre attività.

Ben diverso è il caso, citato da parte ricorrente, dell'occupazione abusiva di un immobile, in quanto in tal caso è proprio la disponibilità materiale dell'immobile e quindi il possesso a venire meno, fermo restando che la materia è oggetto di disciplina speciale, non applicabile oltre le ipotesi ivi tassativamente indicate.

Nella parte finale, la CGT ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte, sebbene non univoco, secondo cui, in caso di omesso versamento dei tributi, non si applica l'istituto del cumulo giuridico ex art. 12 d.l.vo 272/1997, in quanto sii è in presenza di una violazione che attiene ad imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 d.l.vo 471/1997 dispone trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (cfr. sentenze nn. 27068/2017 e 8148/2019).

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