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CGT Abruzzo s. 300/2025 - IMU. Le aree sottoposte a bonifica versano IMU.

Nel caso trattato dalla CGT, la ricorrente sostiene che le aree sottoposte a bonifica non hanno la possibilità di realizzare alcun intervento residenziale, e pertanto il loro valore sarebbe nullo, con conseguente illegittimità dell’imposizione Imu e del relativo avviso di accertamento in discussione in questa sede.

Nel caso trattato dalla CGT, la ricorrente sostiene che le aree sottoposte a bonifica non hanno la possibilità di realizzare alcun intervento residenziale, e pertanto il loro valore sarebbe nullo, con conseguente illegittimità dell’imposizione Imu e del relativo avviso di accertamento in discussione in questa sede.

La CGT ritiene la tesi non convincente per diversi motivi.

In primo luogo, l’impossibilità di realizzare su dette aree attività edificatoria non è vera in astratto perché le delibere regionali che impedirebbero l’edificabilità (Delibera Giunta Regione Abruzzo n. 137 del 3 marzo 2014 e n. 764 del 22 novembre 2016) in realtà parlano esclusivamente di un rischio potenziale che ben può essere superato prendendo appositi accorgimenti, e che pertanto non esclude l’edificabilità ma, a tutto voler concedere, la riduce (profilo questo che però non appare dedotto nel presente giudizio, dove si parla sempre di inedificabilità con azzeramento del valore).

Merita inoltre di essere richiamata la disposizione di cui all’art. 34, comma settimo, del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni nella legge 164/2014, la quale prevede che “Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture…”.

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