Accertamento. CGT ii grado Toscana 874/2023. Spese di notifica PEC rimborsabili.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana conferma la debenza delle spese di notifica previste dal comma 803 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per l’invito di pagamento consegnato a mezzo PEC.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana conferma la debenza delle spese di notifica previste dal comma 803 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per l’invito di pagamento consegnato a mezzo PEC.
Le spese di notifica non sono precipuamente inerenti al mero costo sostenuto per l’atto di notifica in sé e per sé considerato (ne risulterebbe, all’evidenza, la sproporzione ove rapportata alla mera spesa relativa all’impulso elettrico necessario per la trasmissione della PEC), bensì per la spesa inerente l’attività generale ad esso legata: preparazione del fascicolo, archiviazione, spese generali della struttura etc., quantificate dal legislatore in via forfettaria”, e ha concluso che “ne consegue la piena legittimità della richiesta erariale e la doverosità della debenza”.
Più dettagliatamente la richiesta di pagamento delle spese di notifica dell’atto inviato tramite PEC al contribuente si riferisce a spese dovute in misura forfettaria per l’attività di notifica degli atti, sulla base di quanto disposto dal d.m. 12 settembre 2012 riguardo alla ripetibilità delle spese di notifica.


