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Canone unico 2 min di lettura

CUP. CGT ii grado Lombardia n. 2199/2023. Il canone pubblicitario spetta sempre e solo al comune.

La CGT di secondo grado di Milano ritiene che il nuovo canone unico presenti una continuità con i prelievi precedenti che rimangono strutturalmente analoghi, senza spostare la soggettività attiva.

La CGT di secondo grado di Milano ritiene che il nuovo canone unico presenti una continuità con i prelievi precedenti che rimangono strutturalmente analoghi, senza spostare la soggettività attiva.

Il ricorrente riteneva illegittima la pretesa dell’Ente con riferimento a 2 impianti, situati su strada provinciale fuori dal centro abitato ed il cui canone, pertanto, sarebbe di competenza della Città Metropolitana di Milano (ente che, infatti, aveva rilasciato l’autorizzazione per l’installazione degli impianti).

La sentenza di primo grado rigettava il ricorso assumendo che, ai sensi del comma 821 della richiamata disciplina, rientrerebbe nella competenza delle province solo il canone di occupazione di suolo pubblico mentre continuerebbe a rimanere di competenza esclusivamente comunale il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente, quindi, dalla natura della strada su cui questi sono apposti.

La Corte di secondo grado ritiene decisiva la considerazione formulata dal comma 817: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.

La garanzia di parità di gettito, ragionevolmente, è assicurata dal confronto con il precedente gettito e, conseguentemente, dal mantenimento della medesima alternativa per la legittimazione attiva: comuni per la tassa sulla pubblicità, province per l’occupazione di suolo pubblico. Solo così ha senso precisare che la parità di gettito deve essere garantita dai singoli enti nel relativo regolamento di disciplina da ciascuno adottato. Diversamente opinando, e quindi valutando la parità di gettito su base complessiva, essa sfuggirebbe al singolo ente nell’approvazione del proprio regolamento, rendendo così inapplicabile la previsione normativa.

Neppure appare decisivo l’articolo 1, comma 835, della legge n. 160 laddove dispone che “Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”, trattandosi di disposizione che precisa l’aspetto temporale del canone unico ma non la soggettività attiva.

La norma non dice che il pagamento va fatto agli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione, quanto invece che il pagamento va effettuato agli enti in uno con il rilascio: ciò sta a significare, per esempio, che il privato dovrà esibire il pagamento del canone per il rilascio dell’autorizzazione.

È quindi ragionevole ritenere, anche sotto tale profilo, che il legislatore abbia inteso muoversi sul solco della precedente disciplina, confermando la spettanza del canone unico sulla pubblicità sempre e solo ai comuni.

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