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TOSAP. CGT ii grado Friuli Venezia Giulia n. 211/2023. Non spetta l’esenzione TOSAP alla società pubblica in house

Le società pubbliche non possono invocare l’esenzione dalla tassa prevista in materia di occupazione del suolo pubblico a favore degli enti pubblici.

Le società pubbliche non possono invocare l’esenzione dalla tassa prevista in materia di occupazione del suolo pubblico a favore degli enti pubblici.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria analizza l’atto di accertamento emesso e firmato da una società di riscossione, conferma nell’amministratore unico il soggetto idoneo alla firma e ribadisce che non è applicabile l’esenzione dalla TOSAP (presente anche nelle altre forme di prelievo) prevista per gli enti pubblici.

Relativamente all'esenzione prevista in favore del Comune dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993 non può essere applicata in favore della società partecipata dal Comune, quand'anche operante come società in "house providing", ostandovi il carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria (Cass. Sez, Trib. Ord. N. 25300 dd. 25/10/2017).

L'occupazione medesima deve considerarsi propria dell'ente concessionario e non dello Stato, in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

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