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Cass 2088/2024. IMU dovuta dagli stabilimenti balneari

Il caso trattato dalla Corte è da tanto tempo oggetto di controversie tra i concessionari demaniali e i comuni che ritengono dovuta l’IMU.

Il caso trattato dalla Corte è da tanto tempo oggetto di controversie tra i concessionari demaniali e i comuni che ritengono dovuta l’IMU. Il ricorrente contestava la debenza dell’IMU lamentando l’assenza del presupposto oggettivo impositivo, essendo tutte le strutture realizzate rimovibili e il carattere stagionale delle strutture (oggetto di rimozione alla fine dell’attività balneare);

La questione dell’individuazione dei fabbricati suscettibili di i.mu. (in particolare se possano ritenersi tali i fabbricati privi di strutture murarie e amovibili) è già stata risolta dalla Corte nelle ordinanza della Sezione Tributaria n. 9429 del 2019 e 7769 del 2023. In tali ordinanze si è ritenuto che le strutture realizzate dal concessionario per offrire servizi balneari, pur se accertate come precarie ed amovibili, perché costruite con materiale di legno, hanno, comunque, una capacità reddituale e, dunque, rilevano ai fini dell'imposizione fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006.

Tale nozione di unità accatastabile trova conferma nel decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), il cui art 2 prevede che: «L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché' risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale». In definitiva, la precarietà della struttura non ne esclude la sua rilevanza ai fini i.c.i. o i.m.u. 

I motivi devono, dunque, essere accolti in applicazione del seguente principio di diritto: sono rilevanti, ai fini i.c.i./i.m.u., le strutture realizzate dal concessionario per offrire servizi balneari, anche se accertate come precarie ed amovibili, non incidendo, peraltro, la loro eventuale rimozione temporanea, per limitati periodi, sulla durata del possesso quantificabile in base all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011.

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