Canone unico pubblicitá. Tribunale ordinario di Milano 8844/2023. Il canone unico componente pubblicitá spetta solo AI comuni e non alle province/cittá metropolitane
Nel caso sottoposto al Tribunale di Milano relativa a tre cartelli pubblicitari, di superficie complessiva pari a 11,50 metri quadrati, installati lungo la SS 11 e la SP 13, si contestava la pretesa formulata dal Comune in quanto illegittima duplicazione del Canone versato per le autorizzazioni rilasciate dalla Città Metropolitana di Milano.
Nel caso sottoposto al Tribunale di Milano relativa a tre cartelli pubblicitari, di superficie complessiva pari a 11,50 metri quadrati, installati lungo la SS 11 e la SP 13, si contestava la pretesa formulata dal Comune in quanto illegittima duplicazione del Canone versato per le autorizzazioni rilasciate dalla Città Metropolitana di Milano.
Le esposizioni Pubblicitarie contestate si trovano all’esterno del centro abitato del Comune di Gorgonzola, ragione per cui l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento del Canone è la Città Metropolitana.
Il Tribunale, richiamando alcuni chiarimenti sulla fattispecie, conclude che per le Province e Città Metropolitane, la legge istitutiva del CUP non ha cambiato nulla rispetto al passato; mentre prima della sua entrata in vigore tali enti riscuotevano il COSAP (Canone occupazione suolo pubblico) per i mezzi pubblicitari posizionati direttamente lungo le strade di loro proprietà, mentre per lo stesso impianto il Comune riscuoteva il gettito dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, oggi, per effetto della nuova disciplina, continueranno a riscuotere la componente legata all'occupazione del suolo pubblico, in base al presupposto del comma 819, lettera A; mentre il Comune riscuoterà il Cup per la sua componente, legata alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario (presupposto comma 819 lettera B). La componente del Cup legata alle diffusioni pubblicitarie, al pari di quanto avveniva in materia di Icp, rimane a favore esclusivo dei Comuni, mentre alla Città Metropolitana, sempre che sia ente legittimato a richiedere il Canone Unico, spetta la componente del Cup relativa all’occupazione di suolo pubblico all’interno o all’esterno del centro abitato (ovviamente, in tale caso, non potrà richiedere anche il pagamento del Canone ex art. 27, comma 7, C.d.S., che è rimasto in vigore, secondo il disposto del comma 847 della L. 160/2019, per le ipotesi in cui il soggetto attivo non sia legittimato a pretendere il Cup).
Per gli impianti pubblicitari, quindi, la disciplina ante Cup era del tutto lineare e prevedeva che il gettito Icp (imposta comunale sulla pubblicità) fosse di esclusiva competenza comunale, con la possibilità di richiedere un Canone, in base all'articolo 27 comma 7 C.d.S., da parte dell'ente proprietario della strada. Le Province o le Città Metropolitane non si erano mai considerate soggetti attivi per il presupposto dell'Icp. L’entrata in vigore della Legge 160/2019 ha determinato alcuni contrasti interpretativi, in particolare sul disposto del comma 819, in merito ai due presupposti e alle relative competenze, con particolare riferimento al successivo comma 820, che prevede: «L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma».
Tuttavia, “l’assorbimento del presupposto”, previsto dal comma 820 è applicabile solo a quei mezzi pubblicitari dove vi è coincidenza di soggettività attiva, nel senso che attiene solo ai casi in cui è il Comune legittimato a riscuotere entrambi i presupposti di cui al comma 819 lettera A e B.
Ciò comporta che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati, sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, siano soggette sia al Canone Cup per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città Metropolitana, sia al Canone Cup per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione. Viceversa, per le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale si darà luogo all'applicazione del solo Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico, per effetto del principio di assorbimento, di cui al comma 820 della legge 160/2019.


