Canone unico occupazione. Tribunale di Napoli s. 8863/2023. L’annullamento del verbale di violazione non travolge la richiesta di pagamento relativa al canone unico.
L’interessante sentenza del Tribunale di Napoli fa luce sul rapporto tra il verbale di occupazione abusiva e la diversa fase di recupero del canone e della correlata sanzione. Nel ricorso in commento la società attrice ha inteso proporre opposizione avverso l’avviso di pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Cosap.
L’interessante sentenza del Tribunale di Napoli fa luce sul rapporto tra il verbale di occupazione abusiva e la diversa fase di recupero del canone e della correlata sanzione. Nel ricorso in commento la società attrice ha inteso proporre opposizione avverso l’avviso di pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Cosap.
Con proprio decreto, il Tribunale rilevava trattarsi di controversia relativa ad impugnazione di avviso di pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per cui, ai sensi dell’art.32 D. Lgs. 150/2011 il procedimento è regolato dal rito ordinario di cognizione.
Il Tribunale conferma che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria.
Nella fattispecie, l’avviso di pagamento delle indennità per occupazione abusiva con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, trae fondamento e presupposto dal verbale di accertamento e contestazione di violazione al codice della strada e di violazione al regolamento Cosap del Comune, elevato dalla polizia locale in data 25/2/2019.
La società attrice deduce che il verbale di contravvenzione al codice stradale, con la relativa irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, è stato annullato dal giudice di pace, sostenendo che ciò farebbe venir meno la legittimità della pretesa avanzata dal Comune.
Tale doglianza è infondata e non priva di legittimità dalla pretesa azionata dal Comune di Napoli. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, in ordine al rapporto tra verbale di accertamento elevato da pubblici ufficiali ed invito al pagamento per occupazione abusiva di suolo pubblico, la notifica del verbale elevato dagli agenti della Polizia Locale per violazione al codice della strada e le vicende ad esso collegate (ad es. in merito alla mancata notifica dello stesso), non incidono sull'autonomo procedimento di irrogazione delle sanzioni e del pagamento dell’indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico, rispetto al quale le dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali, su cui l’avviso di pagamento Cosap si basa, fanno fede fino a querela di falso anche nel caso di annullamento della sanzione al codice stradale.
Occorre infatti evidenziare che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato concepito dal Legislatore come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (in caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo di beni pubblici (cfr. Cassazione 6/8/2009, n. 18037): pertanto, l'indennizzo in questione non ha natura di sanzione amministrativa conseguente alla commissione di un illecito, ma rappresenta un corrispettivo. Ciò implica che, il verbale, nella materia de qua, rileva come titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal Regolamento comunale, nel senso che costituisce l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto storico dell'avvenuta occupazione di suolo pubblico, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità. In questa prospettiva, pertanto, eventuali vizi afferenti il processo notificatorio del verbale o altri aspetti formali dello stesso, non integrano fatti impeditivi del diritto dell'amministrazione alla corresponsione del canone per occupazione del suolo pubblico.
Conseguentemente, l’annullamento del verbale di Polizia Municipale recante la sanzione prevista dal codice della strada non rileva come fatto impeditivo del diritto dell’amministrazione alla corresponsione del canone per occupazione di suolo pubblico, a meno che non resti accertata la falsità di quanto accertato dai pubblici ufficiali, ben potendo verificarsi che la stessa situazione fattuale accertata non si ritenga configurare violazione alle norme del codice stradale, ma tuttavia integri gli estremi per la pretesa comunale di pagamento per occupazione di suolo pubblico.


