Canone suolo. TAR Lazio s. 13580/2023. Nessun onere istruttorio amministrativo a carico dei gestori di servizi telefonici per l’occupazione di suolo
Con la sentenza n. 13580 del 4/9/2023 il TAR Lazio dichiara illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui sono state previste a carico dei gestori dei servizi telefonici una serie di prescrizioni ed oneri, per violazione dell’art. 54 CCE (ex art. 93).
Con la sentenza n. 13580 del 4/9/2023 il TAR Lazio dichiara illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui sono state previste a carico dei gestori dei servizi telefonici una serie di prescrizioni ed oneri, per violazione dell’art. 54 CCE (ex art. 93).
Tale sentenza riguarda la sezione in cui subordinano il rilascio del titolo abilitativo all’effettuazione degli interventi di scavo e posa anche delle infrastrutture di TLC all’assolvimento di una serie di prestazioni, quali, in particolare, il pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo nonché alla prestazione del deposito cauzionale di cui all’art. 27, comma 9, del Codice della strada a garanzia dei danni che possano derivare dall’esecuzione di tali lavori e successivi rinterri.
Per quel che concerne, innanzi tutto, il deposito cauzionale imposto dal Regolamento come condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire interventi sul territorio comunale, ritiene il Collegio - in ossequio a quell’orientamento del Consiglio di Stato da ultimo richiamato anche dalla Giunta Capitolina - che nei confronti degli operatori di TLC sia vietata ogni forma di cauzione a garanzia dei danni che possono essere arrecati alla sede stradale in occasione dell'esecuzione di opere di installazione e manutenzione dei relativi impianti, risultando il relativo onere estraneo al novero di quelli previsti e consentiti dal legislatore (in tal senso, anche Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4412 del 2 maggio 2023 nonché questo T.A.R., Sezione V, n. 3539/2023).
Stabilisce, infatti, il comma 1 dell’art. 54 CEE (ex art. 93) che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12”.
L’art. 12 del d.lgs. n. 33/2016 ha interpretato tale previsione (già contenuta nell’art. 93 del CEE anteriore alla riforma del 2021), chiarendo che essa “si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente (ivi) previsti …, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Ebbene a fronte di tali prescrizioni, ritiene il Collegio, anche in ossequio ai canoni interpretativi indicati dall'art. 12 disp. prel., che gli oneri economici connessi alla copertura assicurativa rientrino nell’ampia formula, utilizzata dal Legislatore, per escludere a carico degli operatori di TLC la previsione di ogni onere o canone che non sia previsto dal Codice TLC e, dunque, nel novero di quelle altre indennità vietate anche dall’art. 49, comma 11, CCE (ex art. 88).
In tal senso, si è espresso anche il Consiglio di Stato che, nel richiamato parere n. 131/2023
Il divieto di imposizione di oneri aggiuntivi stabilito nel Codice TLC rappresenta, dunque, una preclusione assoluta e generale a che il rilascio dell'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'esercizio degli impianti della rete di comunicazione elettronica siano subordinati al previo pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla medesima norma di legge.
Le considerazioni espresse valgono anche ai fini dell’accoglimento della doglianza relativa all’imposizione agli operatori di TLC del versamento di una somma a titolo di diritti di istruttoria e di sopralluogo.


